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Ascensore difettoso in condominio

Ascensore difettoso in condominio. In caso di incidente chi paga i danni?

Ascensore difettoso in condominio

Ascensore difettoso in condominio

I recenti arresti giurisprudenziali, anche di Cassazione, circa le responsabilità per i danni provocati da malfunzionamento degli ascensori…

Cosa accade, ad esempio, se dopo l’apertura delle porte il dispositivo non è a livello e si rischia un capitombolo?
Oppure se il “viaggio” si dimostra più turbolento del previsto?
La faccenda non è puramente teorica, come dimostrato dai numerosi e recenti provvedimenti giurisprudenziali.
L’ultimo, in ordine di tempo, è la sentenza della quarta sezione penale della Corte di Cassazione, n. 26581/2016 depositata lo scorso 27 giugno.
Gli Ermellini hanno accolto il ricorso promosso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria.
Contro la sentenza con la quale il giudice di pace aveva assolto gli imputati dal reato di lesioni colpose riportate da una donna nell’uscire dall’ascensore condominiale, a causa del dislivello tra il piano di calpestio dell’ascensore e il piano terra ove costei era arrivata.
Dislivello dovuto a malfunzionamento dell’impianto, ed in specie alla cattiva manutenzione dello stesso, ascritta agli imputati nelle loro rispettive qualità.

La motivazione appare carente e illogica

Per il collegio, la motivazione della sentenza impugnata, che aveva dichiarato inattendibili numerosi elementi probatori, appare carente e illogica.
Infatti, vi erano state in precedenza plurime segnalazioni di guasti dell’impianto, con plurimi interventi e anche con il fermo dello stesso, fra l’altro anche in relazione a un problema che si verificava alla fermata del piano ove avvenne l’incidente.
Il fatto che, a fronte di ciò, sia emerso che l’infortunio fu occasionato proprio da un malfunzionamento dell’impianto pone interrogativi sulla corretta manutenzione dello stesso.
Interrogativi ai quali la sentenza impugnata non fornisce risposte, se non evocando il rispetto formale della normativa di settore.
In definitiva, non risulta chiarito se gli imputati, nella rispettiva qualità e posizione di garanzia, abbiano o meno posto in essere i necessari interventi manutentivi.
E quali possano essere state in alternativa le cause del difetto di funzionamento dell’impianto che cagionò l’infortunio.
Risposte che, per la Cassazione, dovrà dare il giudice del rinvio.

Il precedente del Tribunale di Larino – Ascensore difettoso in condominio

Ad una conclusione analoga, aderente alla decisione della Cassazione, era giunto anche il Tribunale di Larino, con una sentenza depositata in epoca antecedente, il 7 maggio del 2016.
Il giudice aveva affrontato il caso di alcuni inquilini di un appartamento in un condominio, vittime di un ascensore “impazzito“.
Il mezzo aveva prima raggiunto rapidamente il secondo piano, bloccandosi e riprendendo poi la discesa in maniera brusca.
Fermandosi poi definitivamente tra il primo e il secondo piano, con conseguente intervento dei Vigili del fuoco per “liberare” i passeggeri.
Addirittura, per costoro era stato necessario ricorrere al Pronto soccorso a causa di lesioni subite.
In particolare un trauma distorsivo del rachide cervicale, mentre, all’altro, anche un trauma distrattivo della regione lombare.
Considerata che l’insidia proveniente dall’ascensore non era né segnalata né visibile, gli inquilini avevano ricorso ex art. 2051 c.c. per danno cagionato dalle cose in custodia.
A nulla serve per il condominio replicare che al mezzo avrebbero potuto accedere solo i condomini, ai quali erano state consegnate le chiavi, e non i loro inquilini.
Neppure rileva la presunta targhetta che l’Ente sostiene fosse presente nell’ascensore con il peso massimo consentito (240 Kg).
Il giudice, infatti, accoglie la domanda dei danneggiati precisando che in giurisprudenza trovano ormai spazio, nell’applicazione dell’art. 2051 c.c., le variegate “ipotesi di fatti riconducibili ai danni causati dalle res in custodia del condominio“.
Nel caso di specie, le chiavi dell’ascensore a cui è stato fatto riferimento, erano legittimamente detenute dagli inquilini.

Gli inquilini non erano a conoscenza del malfunzionamento dell’ascensore

I quali hanno testimoniato di non essere stati a conoscenza del malfunzionamento dell’ascensore.
Pertanto, sarebbero dovuti essere tutelati ex art. 2051 c.c. anche loro, che avevano stipulato regolare contratto di locazione.
Circa la targhetta relativa al pericolo, precisa il Tribunale, anche a volerne ammettere l’esistenza, come riferito dall’amministratore del condominio, essa non era comunque idonea a segnalare adeguatamente il malfunzionamento dell’ascensore.
Infine, viene esclusa la responsabilità della ditta tenuta alla manutenzione dell’impianto.
Ciò posto che la responsabilità ex articolo 2051 codice civile non è elisa dall’incarico di manutenzione dell’ascensore affidato ad un’apposita ditta.
In quanto l’impianto resta nella sfera di disponibilità e controllo dell’amministratore dello stabile.
Pertanto egli continua comunque a mantenere il potere-dovere di controllarne il funzionamento e di intervenire allo scopo di eliminare situazioni di pericolo.
La responsabilità dell’amministratore risulta, pertanto, essenziale al fine di evitare che si determini un vuoto nella vigilanza e custodia nel caso di affidamento della manutenzione di beni o servizi comuni ad un’impresa specializzata.
Ove quest’ultima ometta di effettuare le dovute opere di manutenzione, o non sia autorizzata dal condominio a effettuare lavori di straordinaria manutenzione.

Nessun risarcimento in presenza di caso fortuito

Non sempre, tuttavia, la giurisprudenza ha concluso a favore dei danneggiati.
Come dimostra un’altra recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, terza sezione civile, n. 12895/2016 (qui sotto allegata) depositata in cancelleria lo scorso 22 giugno.
Gli Ermellini si sono trovati a valutare il ricorso di una donna, contro un condominio e la ditta di manutenzione, volto a ottenere il risarcimento del danno, ex art. 2051 c.c..
Danno subito in conseguenza di una rovinosa caduta mentre usciva dall’ascensore, attribuita al malfunzionamento dello stesso.
In quanto l’ ascensore si era arrestato più in basso con un dislivello di circa 20 centimetri rispetto al piano di uscita.
Già la Corte d’Appello aveva respinto la domanda dell’attrice ravvisando il caso fortuito consistente nel comportamento negligente della danneggiata.
Il quale comportamento disattento era idoneo ad interrompere il nesso di causa tra l’evento ed il danno.
Una ricostruzione avvalorata in sede di legittimità poichè, ai sensi dell’art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato.
Pertanto deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito.
Nella specie, infatti, il dislivello di circa 20 centimetri avrebbe potuto essere intrinsecamente pericoloso.
Ma, le condizioni di illuminazione e la presenza della doppia porta, avrebbero reso superabile il pericolo, comunque ingeneratosi, se la danneggiata non avesse tenuto un comportamento disattento.
Cass. IV sez. pen. sent. 2658/2016
Cass III sez, civ. sent. 12895/2016
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Per ciò che mi riguarda, sono iscritto all’ albo dei Commercialisti ed Esperti contabili di Milano.

Tra le diverse attività, sono iscritto alla commissione di studio dei Commercialisti di Milano, la quale ha l’obiettivo di occuparsi di condominio e di amministrazione immobiliare.

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Essendo esperto in materie contabili ed aziendali, assumo incarichi di revisore della contabilità ai sensi dell’ art. 1130 bis del codice civile.

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La Community AziendaCondominio – Articoli di approfondimento – Ascensore difettoso in condominio

Consorzio AziendaCondominio

Cari amici, Fare il consorzio spetta a voi! Io posso solo aiutarvi. Ho speso gli ultimi anni della mia vita a credere in questo progetto… e vi confesso che è stato esaltante. Ho imparato un sacco di cose sulla gestione del condominio (… che è il mio lavoro), e su come si comporta la gente (… che è la mia passione). A questo punto sono riuscito ad immaginare un’ organizzazione diversa da quella che siamo abituati a vedere, che potrebbe dare dei vantaggi concreti alle comunità residenziali che abitano in condominio. …leggi tutto.

Fascicolo di assemblea ordinaria

Il fascicolo di assemblea da consegnare ai condòmini insieme all’ avviso di convocazione dell’ assemblea per l’ approvazione è formato dai documenti seguenti, da allegare con l’ ordine che segue: …leggi tutto.

Riepilogo finanziario

L’ art. 1130 bis del codice civile tra l’ altro, dispone quanto segue: Il rendiconto condominiale contiene “le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’ immediata verifica”. Pertanto la norma arriva a definire la situazione patrimoniale descrivendo le voci che deve contenere: …leggi tutto.

Lettera ai condòmini

Spesso, osservando i condomini che si presentano in assemblea di condominio, penso ad una storiella su un tizio che bussa alla porta di suo figlio: “Gennaro”, …dice “Svegliati!”. Gennaro risponde: “Non voglio alzarmi papà”. Il padre urla: “Alzati, devi andare a scuola!”. Gennaro dice: “Non voglio andare a scuola”. “E perchè no?”, chiede il padre. “Ci sono tre ragioni”, risponde Gennaro. “Prima di tutto è una noia, secondo, i ragazzi mi prendono in giro; terzo, io odio la scuola”. E il padre dice: “Bene, adesso ti dirò io tre ragioni per cui devi andare a scuola: Primo perchè è tuo dovere; secondo perchè hai quarantacinque anni, e terzo perchè sei il preside”. Svegliatevi, svegliatevi siete adulti! Siete troppo grandi per dormire. …leggi tutto.

Amministratori di condominio truffaldini, …o idealisti

Amministratori di condominio truffaldini, state attenti, perchè la situazione economica che stiamo vivendo è molto pesante. … E’ meglio diventare idealisti. La realtà economica che stiamo vivendo ci porta forzatamente a stare attenti a ciò che ci succede, e a ciò che accade nella società che ci circonda. Mi accorgo che gli amministratori di condominio sono sempre più pressati dagli artigiani in crisi, che fanno di tutto per lavorare. La totale mancanza di controllo interno di gestione e di consapevolezza, rende i condomini esposti ad aumenti incontrollati delle spese. …leggi tutto.

Funzionamento distorto del mercato condominiale

Il funzionamento distorto del mercato deriva dalla mancanza di un efficace controllo interno della gestione condominiale. Inoltre deriva dall’ eccessivo potere politico attribuito dalla legge all’ amministratore condominiale, che invoglia (incentiva) i fornitori a pagare tangenti all’ amministratore, al fine di ottenere i contratti da parte del condominio. …leggi tutto. – Ascensore difettoso in condominio

Democrazia in condominio

Cari amici, credo che il condominio sia una scuola di democrazia. L’ amministratore ha il privilegio di studiare come i gruppi sociali esprimono le proprie maggioranze al fine di prendere le decisioni comuni. Inoltre ogni amministratore è sempre in campagna elettorale… una volta eletto ha a che fare con i favorevoli e i contrari. Conosco simpatizzanti della Community AziendaCondominio che ogni anno mi chiedono il preventivo con la speranza di costituire una maggioranza qualificata per eleggermi… e non ci riescono perchè il “reggente” conta su uno zoccolo duro di simpatizzanti che non trovano sufficienti motivazioni per cambiare. …leggi tutto.

Amministratore di condominio e potere politico

L’ amministratore di condominio, se non è adeguatamente controllato dal condominio, assume il potere politico di decidere, ossia di scegliere il meglio per i propri interessi. I condomini, finora, hanno avuto un potere politico assai scarso, poichè, non avendo strumenti di comunicazione adeguati per le proprie esigenze organizzative, si sono da sempre affidati soltanto a ciò che l’ amministratore di condominio comunica e/o fa sapere. Proprio per questo motivo l’ amministratore di condominio, se vuole o se ritiene sia necessario, ha da sempre avuto il potere politico effettivo di passare sopra la volontà dei condomini, privilegiando ciò che ritiene sia opportuno per il bene comune, oppure sia meglio per il proprio tornaconto personale. …leggi tutto.

Amministratore di condominio e buone ragioni

Di seguito pubblico in forma anonima una e-mail che ho ricevuto stanotte. E’ la voce di un amministratore di condominio che mi scrive “con il cuore in mano”, il quale descrive il mercato dal suo punto di vista; ho sentito questi argomenti tantissime volte da quando ho fondato la Community AziendaCondomìnio. …Buona lettura: …leggi tutto. – Ascensore difettoso in condominio

Controllo interno della gestione condominiale

Un Sistema di Controllo Interno della gestione condominiale (SCI) ha come obiettivo e priorità il governo dell’azienda (ossia del condominio), attraverso l’individuazione, valutazione, monitoraggio, misurazione e mitigazione/gestione di tutti i rischi di gestione, coerentemente con il livello di rischio scelto/accettato dal vertice aziendale (ossia dell’ assemblea dei condòmini). Il fine ultimo del SCI (Sistema di controllo interno della gestione condominiale) è il perseguimento di tutti gli obiettivi aziendali (di gestione condominiale). …leggi tutto.

Nozione di organizzazione condominiale – Governo della casa

Si intende “organizzazione condominiale” la struttura di personale, strumenti tecnici e procedure che governa la gestione del condomìnio, la quale è a servizio di tutti i soggetti che sono interessati alla gestione dei beni comuni: I residenti, i condòmini, i consiglieri, i dipendenti assunti, i fornitori di beni e/o servizi, i professionisti incaricati dall’ assemblea (Ragionieri, geometri, avvocati, commercialisti, architetti, etc…etc…). L’ organizzazione condomìniale è a servizio del legale-rappresentante amministratore, controlla la qualità e la trasparenza della gestione, garantisce che i servizi condominiali siano svolti rispettando gli accordi stabiliti con i fornitori, i tecnici e i professionisti di fiducia dei condòmini. …leggi tutto. – governo della casa

Sistemi di gestione organizzativa dell’ amministratore

I sistemi di gestione organizzativa (ossia i servizi amministrativi, tecnici e di rappresentanza legale) affidati, per legge, alla figura legale che conosciamo con il termine “amministratore di condomìnio”, fino ad oggi, sono rimasti tutti accorpati in modo confuso all’ interno dell’ organizzazione di studio dell’ Ente istituzionale in oggetto (l’ amministratore), e sono stati organizzati utilizzando quasi tutte le forme giuridiche previste dal Codice Civile (Professionista individuale, associazione professionale, società di persone, società di capitali). …leggi tutto. – Ascensore difettoso in condominio

Nozione di impresa

Tenendo conto che questo sito può essere letto anche da persone non specializzate nelle materie economiche, vorrei spiegare a chi legge con un linguaggio semplice e non tecnico che cosa sono le IMPRESE, poiché spesso questo concetto è espresso in modo complicato per i non addetti ai lavori. …leggi tutto.

Governo della casa – Cosa vuol dire amministrazione?

Amministrazione è l’insieme delle decisioni, azioni e mansioni, a livello impiegatizio e dirigenziale, necessarie per gestire un’ organizzazione. Tutte quelle azioni, grandi e piccole, che formano un’ organizzazione. (es. scrivere e rispondere alla corrispondenza, archiviare, mettere in pratica le direttive, ecc). La parola deriva dal latino minister, servire. …leggi tutto. – Ascensore difettoso in condominio

Governo della casa – Economia relazionale

Economia relazionale: Studia le materie economiche dal punto di vista dello scambio di valore umano, della solidarietà e della condivisione. Si differenzia dall’ economia “classica” perchè non considera preminente lo scambio di valore monetario. In particolare si occupa di valorizzare le comunità residenziali, le quali oggi sono escluse dall’ economia “classica”, poiché la produzione delle aziende relazionali non rientra nei calcoli che formano il PIL (Prodotto Interno Lordo). …leggi tutto.

Rassegna stampa web

Blog di informazione e di critica politica e sociale, Rassegna stampa web (Mazzetta); siti di informazione dei principali quotidiani, Approfondimenti su fede e religione, Approfondimenti su politica, cultura, ed economia. …leggi tutto.

La vita è il viaggio

Ho una notizia da darvi… la vita non è la meta, la vita è il viaggio. La vita è il procedimento, non è arrivare a destinazione! Ci sono momenti della vita in cui non si può fare a meno di partire. Si vorrebbe a tutti i costi restare a vivere le piccole cose di ogni giorno, ma l’ amore ti chiama, la vita ti cambia i pensieri, il mondo ti cade addosso, e ci si sveglia. Con dolore si raccolgono le poche cose che servono per esistere, e si riparte! Soltanto dopo ci si accorge che il cambiamento era l’ unica scelta possibile. Si è contenti di vivere il cambiamento dopo che siamo migliorati. …leggi tutto. – Ascensore difettoso in condominio

A che ora comincia la rivoluzione?

Rivoltando i pensieri, questa mattina ho un leggero brivido!
Il lavoro mi insegue, ma io sono più veloce e posso iniziare tra un po’. Dopo colazione mi accorgo che da troppo tempo mi sento oppresso dalla nostra società, che ci schiaccia con un linguaggio “compresso” e da un andamento “costretto” nelle solite ragioni ed opinioni. Mi chiedo: A che ora comincia la rivoluzione? Ma subito dopo perdo il senso della questione, e ritorno ad occuparmi di cose inutili. C’ è qualcosa di più sensato da fare che concentrarci per fare sempre più soldi, al fine di farne ancora di più? Ma che vita è? …leggi tutto.

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