Le funzioni dell ‘ amministratore di condominio sono integrate nella figura legale denominata “amministratore di condomìnio”, prevista dal Codice Civile.
Le sue funzioni, precisamente, sono regolate dagli artt. 1129, 1130 e 1131 del capo II intitolato “Del condomìnio degli edifici”.
Questa figura giuridica è stata pensata e inquadrata dal legislatore in una persona fisica.
La norma ha condensato tutte le funzioni aziendali necessarie per governare l’ ente condomìnio su un soggetto giuridico responsabile, il quale esercita tutte le funzioni di governo e di controllo nei limiti della propria professionalità.
Queste funzioni aziendali, con gli anni, sono diventate sempre più gravose e impegnative.
Esse hanno causato una trasformazione sia della figura, sia dell’ organizzazione interna di questo soggetto responsabile, identificato dalla legge nella persona dell’ amministratore di condomìnio.
Oggi, infatti, questa figura è diventata una struttura organizzata e articolata.
Spesso cresce e si trasforma nella veste giuridica di società commerciale.
A volte si organizza anche come società di capitali.
Si può dire, in altre parole, che la figura dell’ amministratore di condomìnio ha, nel tempo, assunto in proprio tutta l’ organizzazione aziendale necessaria per gestire il condomìnio.
Pertanto gli studi degli amministratori sono diventati dei veri e propri centri organizzativi aziendali esterni, di supporto a tutte le esigenze effettive e/o potenziali necessarie.
Le funzioni dell’ amministratore di condominio
Per cui oggi con la denominazione “amministratore di condominio”, si intende
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