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Amministratore condominiale in prorogatio

Amministratore in prorogatio

Gentilissimi, Premetto che questo argomento è molto controverso, poichè l’ amministratore di condominio è una figura prevista dalla legge, ma nello stesso tempo è una carica elettiva che deriva dall’ espressione di una maggioranza politica. Quando un amministratore di condominio in carica si presenta all’ assemblea e chiede di essere confermato, si espone al giudizio dei presenti in assemblea, che possono essere in rappresentanza non sufficiente per eleggerlo. In altre …Leggi tutto

Re: Amministratore condominiale in prorogatio

L’anno scorso sono stato nominato amm.re IN DATA 30/09/2013. La norma sostiene che se non REVOCATO DALL’ASSEMBLEA, l’amm.re dura in carica un anno e si intende rinnovato per egual durata.Mi chiedo, la prossima assemblea del 30/09/2014 debbo reinserire la mia conferma…..!? E se non la inserisco ……!?Mi necessita una risposta in quanto ho un dubbio.Grazie aladinofontana

Amministratore in prorogatio, differenze con quello normale

Amministratore in prorogatio, differenze con quello normale Avv. Alessandro Gallucci scrive… Che differenza c’è tra un amministratore regolarmente nominato dall’assemblea ed uno che resta in carica in regime di prorogatio?La domanda è ricorrente, questa posta in maniera così secca ci è arrivata da un nostro utente, e la risposta può essere molto precisa: nessuna o quasi. Vediamo perché. Senza prenderla troppo larga è comunque utile rinfrescare la memoria sul rapporto …Leggi tutto

Amministratore in prorogatio, approfondimenti

Amministratore in prorogatio, approfondimenti Avv. Alessandro Gallucci scrive… Quando è possibile dire che all’amministratore di condominio è applicabile l’istituto della prorogatio imperii? Prima di rispondere a questo interrogativo è utile rispondere ad un altro: che cosa deve intendersi per prorogatio imperii? Si tratta di un istituto che deriva dal diritto romano e che considera lecita e quindi produttiva di effetti giuridici la prosecuzione in un incarico scaduto della persona chi …Leggi tutto

L’ amministratore può ricorrere al tribunale

L’amministratore dimissionario può chiedere la nomina giudiziale Tribunale di Milano, sentenza 9 novembre 2007, n. 12150 L’amministratore dimissionario può chiedere in sede di volontaria giurisdizione la nomina di un amministratore che lo sostituisca nella gestione condominiale in caso di carenza decisionale da parte dell’assemblea. La giurisprudenza è stata acquisita dalla riforma del condominio, al’ art. 1129 del codice civile.

Poteri dell’ amministratore in prorogazio

Poteri dell’ amministratore in prorogazio L’amministratore non confermato nell’incarico conserva i suoi poteri fino a quando non venga sostituito, a meno che l’assemblea non abbia espresso una volontà contraria al loro mantenimento. ( Cassazione 5/2/1993, n. 1445 ). Se l’assemblea non si è pronunciata in tal senso, logica vuole che l’amministratore non confermato si astenga dall’assumere iniziative che non siano indotte da ragioni di urgenza. Il regolamento potrebbe prevedere che …Leggi tutto

Sentenza

In caso l’ amministratore abbia l’ esigenza di lasciare l’ incarico, e l’ assemblea non decida la nomina di altro amministratore, è possibile anche tenere conto di questa sentenza: L’amministratore dimissionario può chiedere in sede di volontaria giurisdizione la nomina di un amministratore che lo sostituisca nella gestione condominiale in caso di carenza decisionale da parte dell’assemblea. (Tribunale di Milano, sentenza 9 novembre 2007, n. 12150)

Rimedio alternativo

Rimedio alternativo Un metodo alternativo di soluzione al problema della "prorogazio" è dato da una sentenza della Cassazione (n. 1445/1993), secondo la quale è legittima una delibera in cui si decide di revocare l’ incarico ad un’ amministratore, fissando nel contempo un termine per la consegna degli atti e dei documenti della gestione. Per adottare una delibera siffatta, basta il quorum per la normale amministrazione (In seconda convocazione la maggioranza …Leggi tutto

Equilibrio instabile

I problemi Questa situazione esposta, causa una situazione di equilibrio instabile potenziale, poichè se in un ente condòminio non è possibile per ragioni "politiche" raggiungere la maggioranza prevista dalla legge per cambiare l’ amministratore, capita che i condòmini possono essere costretti a tenersi quello che hanno, senza poterlo cambiare. Magari, pur contando della maggioranza relativa, non è comunque sufficiente per raggiungere il 50% del valore millesimale. Una scappatoia, in questo …Leggi tutto