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Ritenute di acconto condomini

Ritenute di acconto condomini

Ritenute di acconto condomini

Per ciò che riguarda le ritenute di acconto condomini, in applicazione della  legge 232/2016 (Legge di bilancio 2017), gli Amministratori di condominio devono versare entro il 2 luglio (poichè il 30/6 cade di sabato), le ritenute operate sui corrispettivi pagati nel periodo dicembre 2017 – maggio 2018.

Le ritenute che rientrano in questa possibilità, sono le prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa il cui importo non abbia raggiunto la soglia di 500,00 euro al 31 maggio 2018.

Scadenze del 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno

Per ciò che riguarda il versamento della ritenuta del 4% operata sui corrispettivi pagati per prestazioni ricevute relative a contratti di appalto, di opera o di servizi eseguiti nell’esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (manutenzione ascensore, ditta pulizia, ditta di giardinaggio, ecc.), a partire dal 2017 è stabilito che, nel caso le ritenute da versare sul corrispettivo non superino la soglia di 500 euro, sia possibile versare quanto dovuto entro il 30 giugno ed entro il 20 dicembre di ogni anno.

Questa agevolazione non è possibile per le ritenute del 20% sui compensi a professionisti, per le quali invece continua a valere la regola in cui è stabilito che il versamento deve essere eseguito entro il 16 del mese successivo al pagamento (se la scadenza cade in un giorno festivo, allora slitta al primo giorno lavorativo successivo).

Circolare n. 8/E/2017

Lo scorso anno, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 8/E/2017 con cui furono forniti i chiarimenti su questa agevolazione.

In particolare, in questa circolare, l’ Amministrazione finanziaria ha chiarito che la nuova scadenza trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio del 2017, ma riguardava anche le ritenute operate sui corrispettivi pagati a dicembre 2016.

Pertanto, considerato che le ritenute del mese di dicembre 2016 andavano versate entro il 16 del mese successivo (16 gennaio 2017), l’Agenzia, ha ritenuto che la norma in commento riguardasse anche le ritenute relative al mese di dicembre 2016 e che, pertanto, l’obbligo del relativo versamento a gennaio 2017 sussisteva solo se le stesse superavano l’importo di 500 euro.

Ritenute di acconto – Soglia di competenza al 31/12

Lo stesso principio dovrebbe ritenersi applicabile ora con riferimento ad ogni anno, con la conseguenza che l’obbligo del versamento al 16 gennaio delle ritenute operate a dicembre sussiste solo se queste superino la predetta soglia.

Tuttavia chi scrive consiglia di mantenere la competenza economica del 31/12, al fine di quadrare le ritenute versate con le fatture emesse di competenza dell’ esercizio.

Le nuove scadenze sono un opportunità, non un obbligo

Inoltre la circolare ha chiarito che nulla vieta al condominio di eseguire il versamento delle ritenute in esame secondo le regole ordinarie (ossia entro il 16 del mese successivo al pagamento del corrispettivo), e ciò indipendentemente dal superamento o meno della soglia dei 500 euro.

Verifica della soglia di 500 euro

Infine, per ciò che concerne la verifica del superamento della soglia dei 500 euro, la circolare precisa che ciò deve avvenire con riguardo alle ritenute “mese per mese”.

Ciò significa che se, ad esempio, a gennaio, febbraio e marzo 2018 non siano state operate ritenute, e invece ad aprile siano state operate ritenute per euro 600, il condominio dove provvedere al versamento dei 600 euro entro il 16 maggio.

Se, invece,  ad esempio le ritenute eseguite nei mesi di febbraio e marzo siano rispettivamente di 200 euro e 100 euro, il versamento dei complessivi 300 euro potrà essere eseguito entro il 2 luglio, poichè la somma non ha superato la soglia di 500 euro.

Codici tributo da utilizzare

Si ricorda che il codice tributo da utilizzare per il pagamento è 1019 (Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente) oppure 1020 (Ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d’imposta a titolo d’acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).

Mailing list Community AziendaCondominio
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Chi siamo

Mi chiamo Antonio Azzaretto. Sono il titolare dello studio Antonio Azzaretto.

Svolgo attività di amministratore di condominio.

Sono il fondatore della Community AziendaCondominio.

Sono iscritto all’ albo dei Commercialisti ed Esperti contabili di Milano.

Faccio parte della commissione di studio dei Commercialisti di Milano in tema di condominio e amministrazione immobiliare.

Svolgo attività di consulente di azienda per comunità residenziali che abitano in condominio.

Svolgo attività di revisore della contabilità ai sensi dell’ art. 1130 bis del codice civile.

Scrivo articoli professionali in tema di condominio su RATIO.

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