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Soggetti incapienti – Cessione del credito in condominio

Soggetti incapienti

Soggetti incapienti

Soggetti incapienti

I condòmini soggetti incapienti, sono quelli che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovino nella cosiddetta “no tax area” (incapienti); pertanto possono cedere un credito pari alla detrazione Irpef spettante.

La norma riguarda le spese da detrarre dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni in condominio, compresi quelli che danno diritto alle maggiori detrazioni del 70 e 75%.

Si considerano “soggetti incapienti” i contribuenti che hanno un’imposta annua dovuta inferiore alle detrazioni (da lavoro dipendente, pensione o lavoro autonomo) spettanti.

Sono incapienti i contribuenti che nell’anno precedente a quello in cui hanno sostenuto le spese, avevano i presupposti che seguono:

  • pensionati con reddito complessivo costituito solo da redditi da pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro, reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze (articolo 11 comma 2 del TUIR);
  • lavoratori dipendenti e i contribuenti con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 8.000 euro (art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR);
  • contribuenti con redditi derivanti da lavoro autonomo o da un’impresa minore e i possessori di alcuni “redditi diversi” (indicati nell’art. 50, comma 1, lettere e, f, g, h e i del TUIR, ad eccezione di quelli derivanti dagli assegni periodici), di importo non superiore a 4.800 euro (art. 13 comma 5 lett. a) del TUIR).

La cessione del credito di imposta può essere concessa in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • di altri soggetti privati (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione; è esclusa la cessione del credito in favore delle Amministrazioni Pubbliche.

Il credito cedibile

Per ciò che riguarda i soggetti incapienti il credito d’imposta cedibile corrisponde:

  • alla detrazione del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici;
  • oppure alla detrazione del 70% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;
  • in alternativa alla detrazione del 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015.

Invece, i soggetti diversi dagli incapienti possono cedere solo il bonus fiscale corrispondente alle detrazioni indicate nei punti 2 e 3 (detrazione del 70 e del 75%).

Come avviene la cessione del credito

Il condomino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già stati indicati nella delibera condominiale che approva gli interventi.

Egli deve comunicare all’amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo, oltre ai propri dati.

L’amministratore del condominio effettua le seguenti operazioni:

  • comunica annualmente all’Agenzia delle Entrate i dati del cessionario, l’accettazione da parte di quest’ultimo del credito ceduto e l’importo dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente. In mancanza di questa comunicazione la cessione del credito è inefficace;
  • consegna al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

I condòmini dei cosiddetti “condomini minimi” i quali, non avendo l’obbligo di nominare l’amministratore, non vi abbiano provveduto, possono cedere il credito.

In particolare possono incaricare un condomino di effettuare gli adempimenti con le stesse modalità previste per gli amministratori di condominio.

L’Agenzia delle Entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito che gli è stato attribuito.

Il credito potrà essere utilizzato solo dopo la relativa accettazione, che deve avvenire attraverso le funzionalità rese disponibili nello stesso “Cassetto fiscale”.

Le informazioni sull’accettazione del credito da parte del cessionario saranno rese visibili anche nel “Cassetto fiscale” del cedente.

Se il cessionario cede, a sua volta, il credito ricevuto, deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Deve utilizzare le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia, la quale attribuirà il credito al nuovo cessionario con la procedura prima descritta.

Il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, va ripartito in dieci quote annuali di pari importo.

Gestione del credito in compensazione

Le quote del credito sono utilizzabili in compensazione, presentando il Modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue.

Se l’importo del credito d’imposta utilizzato risulta superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo Modello F24 sarà scartato.

Lo scarto sarà comunicato a chi ha trasmesso il Modello F24 tramite apposita ricevuta, consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

La quota di credito che non sarà utilizzata nell’anno di esercizio potrà essere utilizzata negli anni successivi, ma non potrà essere richiesta a rimborso.

Se l’ amministrazione fiscale accerterà la mancanza dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione in capo al condomino, provvederà a stornare il credito corrispondente nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

Se, invece, sarà accertata l’indebita fruizione del credito, anche parziale, da parte del cessionario, il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, sarà recuperato nei suoi confronti.

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