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Protestato l’amministratore di condominio per assegno scoper

Protestato l’amministratore di condominio che emette assegno "scoperto"

La responsabilità esclusiva dell’emissione del titolo va imputata a chi lo ha sottoscritto: questi, laddove non specifichi la sua qualità di legale rappresentante dell’ente, si esporrà al protesto nel caso in cui il conto dal quale l’assegno è tratto risulti privo di provvista.

E’ questo il principio dalla Corte di Cassazione con sentenza emessa il 12 novembre 2013, n. 25371. Precisamente la sentenza statuisce che «i requisiti per la valida assunzione di un’obbligazione cartolare in nome altrui sono, ai sensi dell’articolo 14 del r.d. 1736/33, non solo l’esistenza di una procura o di un potere "ex lege" ma anche l’apposizione della sottoscrizione sul titolo con l’indicazione di tale qualità pur senza l’assunzione di formule sacramentali e con le sole modalità idonee a rendere evidenti ai terzi l’avvenuta assunzione dell’obbligazione in nome altrui. In mancanza di tale specificazione le conseguenze giuridiche conseguenti all’emissione del titolo sono esclusivamente a carico di chi risulti averlo sottoscritto» (Conforme Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2005, n. 13906).

Il fatto

Nella controversia in questione la ricorrente, mentre era amministratrice di un condominio, emetteva nei confronti della Camera di Commercio di Bologna un assegno bancario tratto dal conto corrente condominiale; tuttavia, a causa della mancata "copertura" di detto assegno, veniva elevato un protesto a nome dell’amministratrice in proprio, dal momento che, in fase di emissione, non ne era stata in alcun modo specificata la sua qualità di legale rappresentante del condominio.

Il Tribunale, confermando la pronuncia del giudice di pace, respingeva l’appello successivamente promosso dall’ex amministratrice avente ad oggetto l’opposizione a detto protesto: il giudice, in particolare, osservava che il rapporto che si instaura tra amministratore e condominio è qualificabile come un mandato con rappresentanza, in forza del quale gli effetti dell’attività del primo si producono direttamente nella sfera giuridico-patrimoniale del secondo, a patto, però, che del mandante si spenda il nome; in caso contrario, gli effetti si consolidano in capo al mandatario.

Nel caso di specie, dunque, legittimamente il protesto era stato imputato all’amministratrice-mandataria: l’emissione dell’assegno era da ricondurre alla sfera di quest’ultima, non già a quella dei condomini mandanti, «essendo peraltro il […] mandatario tenuto a verificare l’esistenza e la capienza della provvista» e configurando tale mancato controllo come «negligenza inescusabile», precisa il Tribunale. Contro detta pronuncia, l’ex-amministratrice proponeva ricorso per Cassazione.

La Cassazione confermando la soluzione del Tribunale, i giudici i di legittimità hanno chiarito che «il protesto deve essere elevato nei confronti di chi abbia emesso il titolo secondo quello che risulta dalla firma di emittenza o di traenza. Ove si ravvisino esplicitamente nel titolo indici univocamente attestanti l’esistenza di un rapporto di rappresentanza, il protesto deve essere elevato nei confronti del rappresentato. Nell’ipotesi contraria la responsabilità esclusiva dell’emissione del titolo e della sua circolazione fuori delle condizioni previste dalla legge è a carico di chi lo abbia sottoscritto».

In virtù infatti del disposto dell’art. 14, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, espressamente richiamato dalla Suprema Corte, «Chi appone la firma sull’assegno bancario quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato per effetto dell’assegno bancario come se l’avesse firmato in proprio». Del resto, analogo orientamento manifesta la giurisprudenza nell’ipotesi di assegno emesso (o girato) da un ente collettivo (persona giuridica, società commerciale): si richiede infatti che «la dicitura di emissione o di girata, se pur non deve necessariamente contenere una specifica formula dalla quale risulti il rapporto di rappresentanza, sia tale da esplicitare un collegamento tra il firmatario e l’ente, così che non vi siano dubbi in ordine al fatto che la dichiarazione cartolare sia stata emessa dal sottoscrittore in nome e per conto dell’ente» (Cass. civ., sez. I, 9 giugno 2006, n. 13463; Cass. civ., sez. I, 23 aprile 2004, n. 7761).

Il principio di letteralità dei titoli di credito. Nel dettato dei giudici di legittimità si coglie inoltre il riferimento ad una delle regole fondamentali in materia di disciplina dei titoli di credito, il principio di letteralità: in virtù di tale regola ciò che sul titolo è scritto determina la sussistenza e le caratteristiche dei diritti sul medesimo fondati; atteso il medesimo principio, dunque, nelle fattispecie analoghe a quella in commento la firma di traenza apposta dal rappresentante senza spendere il nome dell’ente rappresentato, né menzionare il rapporto di rappresentanza, è inidonea a vincolare l’ente, ed espone conseguentemente il sottoscrittore al protesto.

Protesti cambiari e onorabilità dell’amministratore condominiale: le novità della Riforma.

Si rammenta, infine, che ai sensi dell’art. 71 bis disp. att. c.c., comma 1, lett. e) della legge 220/2012 si è introdotto un nuovo requisito di onorabilità precisando che: «possono svolgere l’incarico di amministratore coloro: […] e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari»; al comma 4 della medesima disposizione si precisa inoltre che la perdita di detto requisito comporta la cessazione dall’incarico e che, in tal caso, il singolo condomino sarà legittimato a convocare, «senza formalità», l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore. Per effetto della nuova disposizione, l’amministratore "protestato" non potrà dunque essere nominato, e, ove detta situazione si verifichi a nomina già avvenuta, decadrà dall’incarico.

Al riguardo, occorrono tuttavia alcune precisazioni: si ricorda infatti che, ai sensi dell’art. 17, l. 7 marzo 1996, n. 108, il debitore protestato che abbia adempiuto all’obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subìto ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione mediante ricorso al Presidente del Tribunale del luogo dove è stato levato il protesto.

Effetto della riabilitazione è che il protesto si considera come mai avvenuto, ed il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati attinenti al protesto anche dal registro informatico dei protesti, tenuto dalle Camere di commercio – introdotto dalla legge 18 agosto 2000 n. 235 –, mediante apposita istanza da presentare, unitamente al provvedimento di riabilitazione, al Presidente della Camera di commercio. (Si aggiunge che alla pubblicazione dei protesti cambiari provvedono ora soltanto le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, mediante un registro informatico che garantisce una completa e tempestiva informazione su tutto il territorio nazionale.)

La medesima l. n. 235/2000 ha altresì previsto che il debitore protestato può chiedere direttamente alla Camera di commercio la cancellazione del proprio nome dal registro informatico, qualora abbia pagato la cambiale protestata entro 12 mesi dalla levata del protesto, con gli interessi maturati e le spese sostenute per il protesto e per l’eventuale processo esecutivo; se il pagamento è eseguito dopo quel termine, il debitore può ottenerne l’annotazione sul registro informatico. Mediante la stessa istanza può essere chiesta la cancellazione qualora il protesto sia stato levato per errore o in modo illegittimo.

Dal momento dell’avvenuta cancellazione, disposta dal Presidente della Camera di commercio per avvenuto pagamento della cambiale entro 12 mesi dalla data di levata o per illegittima o erronea levata del protesto su assegni o titoli cambiari, la legge fa obbligo a chiunque di considerare, a tutti gli effetti, il protesto come mai avvenuto.

In virtù della disciplina appena richiamata, pure in mancanza di un espresso rinvio agli effetti dell’intervenuta riabilitazione o cancellazione da parte della riforma, è dunque da ritenere che l’amministratore condominiale protestato e riabilitato e/o cancellato riacquisti onorabilità ai sensi dell’art. 71 bis disp. att. c.c.
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