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Piccola cassa condominio tenuta dall’ amministratore

Piccola cassa condominio

Piccola cassa condominio

Se un amministratore di condominio non versa sul conto corrente condominiale l’importo totale delle quote incassate dai proprietari per gli oneri mensili, ma ne trattiene una parte in contanti per un uso di necessità non può essere contestato, purchè risulti dalla contabilità.

Il Codice civile [1] come rinnovato dalla riforma del condominio [2] entrata in vigore il 18 giugno 2013 stabilisce che “l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condòmini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio.

La stessa norma stabilisce, altresì, che può essere disposta la revoca dell’amministratore dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, anche nel caso di gravi irregolarità, tra cui anche la mancata apertura ed utilizzazione del conto.

Così come avevano già stabilito in precedenza numero sentenze dei tribunali, la riforma del condominio ha quindi sancito l’obbligo dell’intestazione del conto corrente al condominio e il suo assoluto utilizzo.

Possibilità di tenere la piccola cassa del condominio

Viene però fatta salva la possibilità, per l’amministratore, di tenere una piccola cassa contante, con una somma sempre prelevata, documentandola, da quel conto, per le spese minime e di ordinaria gestione o per quelle più urgenti.

Dunque, si ritiene che tale comportamento non costituisca illecito: è necessario, però, che l’amministratore ne dia conto, sia dall’inizio, all’assemblea. Diversamente, qualora l’attività venga operata di nascosto, è possibile la revoca. Egli dovrà, altresì, restituire le somme al condominio nel caso in cui vi sia stata un’effettiva distrazione, salvo che ciò non rappresenti addirittura un reato (ad esempio, di appropriazione indebita).

[1] Art. 1129 cod. civ. [2] L. 220/2012.

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Mi chiamo Antonio Azzaretto. Sono titolare dello studio Antonio Azzaretto. Accetto incarichi di amministratore di condominio.

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Inoltre, ci teniamo a rivolgerci anche a tutti gli amministratori di condominio che intendono utilizzare il nostro marchio: Contattateci se volete proporvi alle comunità residenziali come amministratori iscritti alla nostra Community.

Per ciò che mi riguarda, sono iscritto all’ albo dei Commercialisti ed Esperti contabili di Milano.

Tra le diverse attività, sono iscritto alla commissione di studio dei Commercialisti di Milano, la quale ha l’obiettivo di occuparsi di condominio e di amministrazione immobiliare.

Svolgo con passione attività di consulente di azienda per le comunità residenziali che abitano in condominio.

Essendo esperto in materie contabili ed aziendali, assumo incarichi di revisore della contabilità ai sensi dell’ art. 1130 bis del codice civile.

Talvolta scrivo articoli professionali in tema di condominio su RATIO.

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