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Danni da infiltrazioni in condominio

Danni da infiltrazioni in condominio

Danni da infiltrazioni in condominio

Quando sulle solette di un alloggio posto all’interno di un condominio compaiono i segni dell’umidità (macchie, fluorescenze, distaccamento dell’intonaco) è necessario risolvere il problema.

E’ necessario fare il più in fretta possibile per evitare che le infiltrazioni vada ad intaccare anche le parti strutturali, ossidando i ferri dell’armatura della soletta.

Risolvere il problema potrebbe comportare una serie di lavori anche piuttosto lunghi.

Anzitutto è necessario procedere alla ricerca del danno.

Durante la fase di ricerca del danno, purtroppo, spesso è necessario rompere in diversi punti le opere murarie, creando in questo modo ulteriori danni all’unità interessata.

Pertanto si crea così il diritto al risarcimento dei danni.

L’ onere del risarcimento spetta a chi ha procurato i danni – Danni da infiltrazioni in condominio

L’onere del risarcimento dei danni arrecati all’unità immobiliare e tutto ciò che in esse è contenuto spetta al proprietario della tubazione che causa l’infiltrazione.

E’ chiaro che se i danni da infiltrazioni provengono dalle parti comuni del condominio, quali il tetto, un particolare terrazzo, colonne montanti o tubazioni condominiali, il risarcimento del danno causato spetterà al condominio.

Per questo motivo risulta importante leggere cosa prevede il regolamento condominiale, su questo punto.

Generalmente, le tubazioni sono di proprietà privata del singolo condomino fino al punto di raccordo con la tubazione generale.

L’elemento di congiunzione si considera di proprietà condominiale e non privato.

Quando invece il danno è causato dal malfunzionamento dell’impianto privato, cioè della parte di impianto a partire dal raccordo dal tubo condominiale, il risarcimento spetta al proprietario dell’impianto mal funzionante.

Un ultimo caso possibile riguarda il danno da infiltrazione dovuto da vizi di costruzione.

In tal caso le sentenze dei vari tribunali d’Italia sono numerose.

Ciò nonostante è possibile affermare che quando la denuncia dell’infiltrazione sia fatta tempestivamente, entro cioè un anno dalla scoperta del danno, e quando il malfunzionamento con i conseguenti danni si verificano entro dieci anni dalla costruzione (che avrebbe dovuto avere un corretto funzionamento molto più lungo tempo), la responsabilità del danno spetta al costruttore.

Se si lascia trascorrere più di un anno di anno di tempo tra la scoperta del danno e la denuncia della stessa, il diritto del leso ad essere risarcito dalla ditta esecutrice delle opere decade.

Dato che quest’ultima analisi fa riferimento ad una sentenza ormai datata, la 537/2014, del Tribunale di Genova, occorre precisare che prima di iniziare procedimenti avventati è necessario valutare ogni singolo caso.

Infiltrazioni e fatturazione dei danni riparati

La ditta che esegue i lavori di riparazioni deve fatturare il lavoro a chi è tenuto a risarcire i danni.

Se i danni li ha provocati il condominio, il ripristino dovrà essere fatturato al condominio, se i danni li ha provocati il condomino, il ripristino dovrà essere fatturato al condomino, ANCHE se la ditta che esegue il lavoro è stata chiamata dall’ amministratore di condominio.

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Mi chiamo Antonio Azzaretto. Sono titolare dello studio Antonio Azzaretto. Accetto incarichi di amministratore di condominio.

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La nostra Community, tra l’ altro, ha l’ obiettivo di essere una fonte di informazioni precisa ed attendibile per tutti i condòmini.

Inoltre, ci teniamo a rivolgerci anche a tutti gli amministratori di condominio che intendono utilizzare il nostro marchio: Contattateci se volete proporvi alle comunità residenziali come amministratori iscritti alla nostra Community.

Per ciò che mi riguarda, sono iscritto all’ albo dei Commercialisti ed Esperti contabili di Milano.

Tra le diverse attività, sono iscritto alla commissione di studio dei Commercialisti di Milano, la quale ha l’obiettivo di occuparsi di condominio e di amministrazione immobiliare.

Svolgo con passione attività di consulente di azienda per le comunità residenziali che abitano in condominio.

Essendo esperto in materie contabili ed aziendali, assumo incarichi di revisore della contabilità ai sensi dell’ art. 1130 bis del codice civile.

Talvolta scrivo articoli professionali in tema di condominio su RATIO.

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