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Contatore di sottrazione elettrico

Contatore di sottrazione elettrico per gli impianti condominiali.

Contatore sottrazione elettrico

Contatore sottrazione elettrico

Che cosa bisogna fare se si vogliono installare dei contatori di sottrazione dedicati ai singoli impianti condominiali attaccati al contatore dell’energia elettrica?

Di norma il condominio è dotato di un contatore generale per il consumo di energia elettrica.

Ciò comporta che su quell’utenza vadano ad incidere i consumi di tutti quegli impianti che necessitano di elettricità per il loro funzionamento.

Ad esempio l’impianto di ascensore, l’autoclave ed anche alla corrente elettrica per l’illuminazione delle scale.

Nei casi in cui è presente un solo contatore per tutte queste utenze, spetta all’assemblea decidere come ripartire quella spesa in relazione ai vari impianti.

Infatti, c’è una norma del codice civile, esattamente il secondo comma dell’art. 1123, che dispone:

Pertanto, se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.

La regola consente la ripartizione delle spese in base all’uso.

Infatti, come ha più volte chiarito la giurisprudenza, l’uso cui fa riferimento la norma in esame non è l’uso reale di ciascun condomino.

Bensì l’uso potenziale che ognuno può fare di un bene.

In questi casi, pertanto, l’assemblea può considerare ogni singolo impianto e valutarlo come portatore di una voce di spesa a sé stante.

Per fare ciò è necessario individuare, convenzionalmente, una percentuale ipotetica di consumo da attribuire a quell’impianto.

Così, a puro titolo esemplificativo, l’assemblea potrebbe decidere di suddividere la spesa per  il consumo di energia elettrica, per ciò che concerne l’ascensore in misura del 60% dell’importo fatturato, per quello per inerente l’ impianto l’autoclave al 30% ed infine per la luce scale al restante 10%.

La spesa inerente l’ energia elettrica dovrà a sua volta essere ripartita tra tutti i condomini in base alla tabella millesimale di riferimento riferita ad ogni singolo impianto (si tratta solitamente di tabelle d’uso).

D’altra parte, esistono strumenti di rilevazione dei consumi effettivi che l’assemblea potrebbe decidere di far installare.

Si tratta dei cosiddetti contatori di sottrazione di riferimento del singolo impianto collegato al contatore generale di energia elettrica.

Contatori sottrazione elettrico e quorum deliberativi

Quali sono le maggioranze necessarie a consentire l’installazione di questo genere di strumenti?

Anzitutto si rileva che l’installazione dei contatori di sottrazione non rappresenta un’innovazione.

Per innovazioni delle cose comuni, infatti, si intendono le modifiche che comportino l’alterazione della entità sostanziale o il mutamento della originaria destinazione, in modo che le parti comuni, in seguito alle attività o alle opere innovative eseguite, presentino una diversa consistenza materiale.

Ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti (tra le tante: Cass.,23 ottobre 1999, n. 11936; Casa., 29 ottobre 1998, n. 1389; Cass., 5 novembre 1990, n. 10602) (così Cass. 26 maggio 2006 n. 12654).

Chiaramente il contatore di sottrazione serve solamente a rilevare l’esatto consumo dell’impianto collegato al contatore generale al fine di consentire un preciso addebito dei costi parziali.

Pertanto, si tratta di una modificazione della cosa comune, utile a garantire una corretta ripartizione delle spese.

Stante ciò, l’ assemblea potrà deliberare l’ installazione del contatore di sottrazione elettrico con le seguenti maggioranze:

a) in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei condomini intervenuti in assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi (art. 1136, secondo comma, c.c.);

b) in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei condomini intervenuti in assemblea che rappresentino almeno 333 millesimi (art. 1136, terzo comma, c.c.).

In caso di decisione autonoma dell’ amministratore, si tratterebbe di una spesa che dovrebbe passare al vaglio dell’assemblea.

Pertanto di un intervento da ratificare in assemblea.

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Essendo esperto in materie contabili ed aziendali, assumo incarichi di revisore della contabilità ai sensi dell’ art. 1130 bis del codice civile.

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