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Compiuta giacenza e prova della ricezione

Compiuta giacenza e prova della ricezione del verbale d’assemblea condominiale
In tema di convocazione di un condomino all’assemblea e di prova di questa circostanza, che cosa fare se la convocazione è tornata indietro per compiuta giacenza?

Avv. Alessandro Gallucci scrive…

Comunicazione del verbale d’assemblea

Ogni condomino ha diritto ad avere copia del verbale dell’assemblea condominiale; questo principio, seppur non esplicitato così chiaramente dal codice civile può essere desunto da una serie di norme.

In primis da quelle che riguardano i registri che l’amministratore deve tenere sempre a disposizione dei condomini e rispetto ai quali questi ultimi hanno diritto d’accesso e di estrazione di copia (cfr. artt. 1129, secondo comma, c.c. e 1130 n. 7 c.c.).

In secondo luogo lo si desume dall’art. 1137, secondo comma, c.c., il quale, disciplinando le modalità d’impugnazione delle deliberazioni assembleari recita:

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

In buona sostanza:

a) ciascun condomino può sempre chiedere ed ottenere copia del verbale d’assemblea;

b) i condomini assenti alla riunione devono sempre riceverne copia e solo da quando l’hanno ricevuta inizia a decorrere il termine per l’eventuale impugnazione.

Il codice civile non specifica entro quanto tempo il verbale d’assemblea debba essere comunicato agli assenti; va de sé che siccome la comunicazione fa decorrere il termine per l’impugnazione, l’amministratore avrà tutto l’interesse a comunicare quanto prima il più volte richiamato verbale d’assemblea.

Che cosa vuol dire, ai fini legali, comunicare il verbale d’assemblea?

C’è un articolo del codice civile, esattamente l’art. 1335 c.c. a mente del quale:

La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

La norma riguarda i contratti, ma dottrina e giurisprudenza non dubitano della sua portata generale; secondo la Cassazione, la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta giunti all’indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo dell’atto nel luogo indicato dalla norma, salvo la prova da parte del destinatario medesimo, dell’impossibilità di acquisire in concreto detta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà; il mittente non è tenuto a provare tale conoscenza essendo sufficiente che dimostri l’avvenuto recapito della dichiarazione all’indirizzo del destinatario (Cass. 29 aprile 1999 n. 4352).

Come dire: il verbale deve ritenersi conosciuto per il sol fatto d’essere stato inviato all’indirizzo del condomino. In termini pratici, per il condomino il termine d’impugnazione inizia a decorrere dal momento in cui il postino (che in quella veste opera quale incaricato di pubblico servizio) inserisce nella buca delle lettere l’avviso di giacenza.

Compiuta giacenza e comunicazione del verbale

Il plico inviato ma non ritirato resta in giacenza presso gli uffici postali per trenta giorni e poi viene restituito al mittente (cfr. Allegato A alla delibera n. 385/13/CONS Condizioni generali di servizio per l’espletamento del servizio universale postale di Poste Italiane).

Che cosa accade in questi casi in relazione alla prova dell’avvenuta comunicazione?

In un caso risolto dal Tribunale di Taranto nell’ottobre 2014 (sent. n. 3067 del 20 ottobre 2014), un condominio ed un condomino litigavano in merito alla validità di una deliberazione assembleare; il condomino contestava di non aver ricevuto alcuna comunicazione del verbale prima di quella che gli aveva consentito di impugnare la delibera, il condominio si opponeva a tale assunto producendo in giudizio copia del frontespizio della busta della raccomandata con avviso di ricevimento inviato nonché del suo contenuto tornato al mittente per compiuta giacenza. Come dire: abbiamo comunicato ma tu ti sei disinteressato.

In giudice del Tribunale di Taranto non ha ritenuto sufficiente questa produzione documentale rigettando l’istanza di tardività dell’impugnativa proposta dal condominio per carenza di prova della comunicazione del verbale nei tempi indicati. La sentenza ha poi definito il giudizio prendendo atto della cessazione della materia del contendere per sostituzione della delibera.

Appare evidente, quindi, che per massimo scrupolo è sempre bene non aprire la missiva tornata indietro con la dicitura compiuta giacenza e che nel caso di contenzioso sia utile produrla in giudizio in originale ed in busta chiusa in modo tale da consentire al giudice la inequivocabile dimostrazione del suo contenuto.

E’ utile ricordare che l’omessa convocazione di un condomino all’assemblea condominiale, comporta l’annullabilità della delibera, con conseguente dovere d’impugnare il verbale entro trenta giorni dalla sua ricezione (cfr. art. 66 disp. att. c.c.).
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