Go to Top

Consiglio di condominio

La sezione riporta tutto ciò che dovremmo sapere sulle funzioni del consiglio di condominio.

Così come l’amministratore di condominio vigila sull’adempimento dei doveri condominiali da parte dei condomini, questi ultimi possono vigilare sull’operato dell’amministratore.

L’assemblea condominiale ha infatti la possibilità di nominare un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari.

Strana figura quella conosciuta con il termine “Consigliere di Condominio”.
Ho letto di tutto a proposito, e di seguito ti propongo alcune note interessanti:

Definizione da mia Economia.leonardo.it:

I CONSIGLIERI DI CONDOMINIO sono il collegamento tra l’assemblea dei condomini e l’amministratore del condominio.

Sono eletti dall’assemblea e operano su sua delega (non possono cioè prendere decisioni autonome).

Dottrina (Aspetti legali):

Spesso i regolamenti di condomìnio, sia contrattuali sia assembleari, prevedono che i consiglieri di condominio assumano delle funzioni prescritte.

Ad esempio possono esistere articoli così formati:

“Il consiglio di condomìnio ha il compito di effettuare almeno trimestralmente la revisione dei conti, e di redigere il processo verbale delle loro riunioni in un apposito libro”.

In tutti questi casi, l’ omesso processo verbale delle relazioni di cassa, o l’ omessa relazione eventuale prescritta dal regolamento, può comportare l’ illegittimità della delibera assembleare che approva il rendiconto a cui la funzione del consiglio di Condominio si riferisce.

La delibera, in questi casi, deve essere impugnata in base all’ art. 1137 del Codice Civile, e cioè nel termine di trenta giorni, che decorrono dalla data della delibera per i dissenzienti, e dalla data di comunicazione per gli assenti.

L’ impugnazione delle delibere assembleari, infatti, è consentita se queste sono illegittime, poichè “Contrarie alla legge o al regolamento di condomìnio” (Articolo 1137, 2 comma del Codice Civile).

Dottrina (Prassi):

Il Consiglio di condomìnio è un organo collegiale composto da due o più condòmini, previsto dall” ultimo comma dell’ art. 1130 bis del codice civile.

Gli usi e le consuetudini hanno di fatto inventato questo collegio interno di ausilio alla gestione, nominato da una delibera di assemblea.

Inoltre, hanno attribuito ai Consiglieri dei compiti non specificati e vari e che richiedono spesso competenze e responsabilità.

Gli usi e le consuetudini variano da condomìnio a condomìnio.
La maggior parte delle volte i Consiglieri svolgono le loro mansioni a titolo gratuito.

Ciò è quanto è stato definito dalla prassi e dalla dottrina.

Consigli di buona gestione condominiale

A questo punto, vorrei approfondire questo argomento sulla base di quanto ufficialmente è già stato scritto, al fine di orientare la tua attività di controllo della gestione amministrativa e tecnica del condomìnio.

    • 1) Il Consiglio di Condomìnio è un organo collegiale, che forse è previsto dal regolamento dello stabile che hai accettato quando hai acquistato il tuo appartamento.
    • Pertanto, come prima cosa, ti consiglio di andare a leggere le norme eventuali di riferimento.
    • 2) Il Consiglio di Condomìnio è un organo collegiale: Pertanto, ti consiglio di andare a leggere l’ ultimo verbale di assemblea e di procurarti i numeri di telefono di tutti i consiglieri.
    • 3) Quando avrai i numeri di telefono di tutti i Consiglieri, ti consiglio di iniziare la piacevole abitudine di trovarvi almeno una volta la settimana in un bar a prendere un aperitivo insieme, magari con le famiglie.
  • Per trovarvi non avete bisogno della convocazione dell’ amministratore

    Autoconvocarvi è importante, perchè avete l’ esigenza di liberarvi dall’ organizzazione dell’ amministratore, che non può più mantenere la libertà di decidere quando vi dovete riunire.

      Naturalmente ci saranno riunioni richieste dall’ amministratore, nelle quali avrete la possibilità di spiegare meglio i problemi che avrete già discusso in precedenza.
      Anzi, non deve più essere l’ amministratore a convocarvi, ma deve essere il presidente del Consiglio di Condominio: Il vostro rappresentante presso l’ amministratore che dovrete eleggere a maggioranza del Consiglio quanto prima.
  • Da soli avrete la possibilità di parlare in santa pace dei vostri problemi di condomìnio.
      Intanto che parlate del tempo e di come rendere più simpatica la vita, avrete la possibilità di conoscervi e di scambiarvi stima e rispetto reciproco.
  •  4) Compratevi un quaderno A4, nominate un segretario, e cominciate a prendere la buona abitudine di redigere un verbale delle riunioni che tenete.
  • Se adotterete questo metodo di lavoro avrete la possibilità di scrivere le dichiarazioni che ritenete di dover ricordare nel tempo.Queste riunioni possono anche non avere un ordine del giorno.
      E’ importante scrivere la data e il luogo delle riunioni e l’ elenco dei partecipanti.
      Se adotterete questo metodo di lavoro avrete la possibilità di scrivere le dichiarazioni che ritenete di dover ricordare nel tempo.

Comitato per la gestione condominiale

Quello che ho scritto è l’ essenziale per poter cominciare.

Il seguito del lavoro potrai leggerlo quando prenderete la decisione di costituirvi in Comitato per la Gestione Condominiale.
Voi consiglieri, potete già farlo alla prossima riunione, dopo un sano aperitivo.

Basta che scriviate sul verbale, nel vostro quaderno (libro dei verbali) questa delibera di consiglio:

Oggi addì ….. alle ore ……

Il Consiglio di Condominio cambia la propria denominazione in Comitato per la Gestione Condominiale, e nomina come rappresentante presso la Community AziendaCondomìnio il sig. ……………..al fine di organizzarsi per creare valore a vantaggio della Comunità Residenziale del Condomìnio di via ……….

Legittima la nomina di un "caposcala", quale aiutante dell’amministratore

Legittima la nomina di un "caposcala", quale aiutante dell’amministratore Avv. Valeria Zeppilli scrive… Alcune attività inerenti la gestione e la conservazione delle parti comuni di un condominio possono essere eseguite anche da un "caposcala" nominato dall’amministratore. Secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 163/2015 della Corte di Appello di Lecce, infatti, l’amministratore non deve necessariamente svolgere tutte le attività affidategli da solo, ma può anche avvalersi dell’aiuto di soggetti terzi. In …Leggi tutto

Il consiglio di condominio e le sue funzioni

Il consiglio di condominio e le sue funzioni Così come l’amministratore di condominio vigila sull’adempimento dei doveri condominiali da parte dei condomini, questi ultimi possono vigilare sull’operato dell’amministratore. L’assemblea condominiale ha infatti la possibilità di nominare un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio è un vero e proprio organo del condominio: supporta l’amministratore in alcune attività (per esempio nella …Leggi tutto

Consiglio di condominio, compiti e composizione

Consiglio di condominio, compiti e composizione Avv. Alessandro Gallucci scrive… Il consiglio di condominio è una di quelle novità introdotte dalla legge n. 220/2012. Esso è disciplinato dal secondo comma dell’art. 1130-bis c.c. a mente del quale: L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo. In verità la …Leggi tutto

Il consiglio dei condomini

Il consiglio dei condominiAccanto all?amministratore ed all?assemblea molto spesso, soprattutto nei complessi immobiliari di notevoli dimensioni si trova un terza figura utile alla gestione del condominio: il consiglio dei condomini Accanto all’amministratore ed all’assemblea molto spesso, soprattutto nei complessi immobiliari di notevoli dimensioni, si trova un terza figura utile alla gestione del condominio: il consiglio dei condomini.-Che cos’è il consiglio dei condomini?-Quali norme lo regolano?-Come si eleggono i suoi membri …Leggi tutto

Riforma e consiglio dei condomini

Riforma e consiglio dei condomini Il secondo comma dell’art. 1130-bis del codice civile recita: Consiglio di condominio: L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo. La norma è scritta malissimo. Il riferimento alle unità immobiliari sembra collegare l’esistenza del consiglio ad un numero minimo di condomini; infatti l’ …Leggi tutto

Accesso ai documenti contabili

Accesso ai documenti contabili Secondo una giurisprudenza consolidata, la violazione del diritto di ciascun condomino di esaminare, a sua richiesta, – secondo adeguate modalità di tempo e di luogo – la documentazione attinente gli argomenti posti all’ordine del giorno di una successiva assemblea condominiale, determina l’annullabilità delle delibere successivamente approvate, riguardanti la suddetta documentazione, in quanto la lesione del diritto alla informazione incide sul procedimento di formazione delle maggioranze assembleari …Leggi tutto

Consiglio di condominio e Comitato di gestione condominiale

Da consiglio di condominio a Comitato di gestione condominiale: Questa proposta è rivolta ai condòmini che vogliono organizzarsi seguendo i princìpi di qualità della Community AziendaCondomìnio. In altre parole stai leggendo la guida per i condòmini che hanno deciso di cambiare, al fine di orientare l’ organizzazione condominiale verso i propri interessi. Perchè cambiare? Ci sono molti motivi per desiderare di cambiare. Se siamo d’ accordo sul fatto che sia …Leggi tutto