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Avviso di convocazione dell’ assemblea di condominio

L’ avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i partecipanti al condomìnio, anche se titolari di una quota minima.

Devono essere convocati anche le persone che si trovano in conflitto di interessi con il condomìnio, e quelli eventualmente residenti in altra città o all’ estero, salvo che non abbiano comunicato all’ amministratore la nomina di un delegato.

L’ assemblea non può decidere se non consta che tutti i proprietari siano stati regolarmente convocati (comma 6, articolo 1136 del Codice Civile).

La corte di cassazione (Sentenze 31 del 5/1/2000 e n. 3013 del 2/10/2000), ha però stabilito che la mancata convocazione di un condòmino comporta la semplice annullabilità delle decisioni prese in assemblea.

Le decisioni, in altre parole, possono essere impugnate nei 30 giorni successivi alla data della delibera.

Sull’ obbligo di convocare tutti i comproprietari di una stessa unità immobilliare, la Cassazione (Sentenza n. 138 del 9/1/1988) ha stabilito che è sufficiente la prova, anche presuntiva, che l’ avviso inviato ad uno dei comproprietari sia stato portato a conoscenza degli altri per rendere pianamente valida l’ assemblea.

 

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