Go to Top

Formalità

L’ avviso di convocazione deve essere spedito per tempo, in modo che fra il giorno del ricevimento e quello in cui si terrà la riunione vi sia un intervallo di almeno cinque giorni.
Il termine decorre dal giorno di recezione dell’ avviso, non da quello di spedizione (Cassazione n. 5769 del 22/11/1985).
Se l’ avviso è stato recapitato nei tempi previsti, la circostanza che il destinatario abbia respinto la raccomandata, o non l’ abbia ritirata, è irrilevante.
Il regolamento può prevedere un termine diverso da quello previsto in modo ordinario (cinque giorni).

La comunicazione deve essere inviata a ciascun condòmino, preferibilmente mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Questo sistema da preferibile diviene obbligatorio se previsto
espressamente dal regolamento.
E’ valida la consegna dell’ avviso fatta al portiere dello stabile in cui il destinatario abita (compreso il sostituto portiere; cass. n. 140 19/01/1985).
Non è legittima invece l’ affissione dell’ avviso di convocazione in bacheca, anche se l’ affissione sia stata accompagnata dall’ invio a mezzo raccomandata e questa è pervenuta fuori termine (Tribunale S. Maria Capua Vetere, 28/10/1988).
La Cassazione ha ritenuto corretto il comportamento dell’ amministratore che aveva messo tempestivamente rispettando cioè il termine di cinque giorni, l’ avviso nella cassetta della posta.
Nel caso esaminato, però, è stato provato che il destinatario consultava assiduamente la corrispondenza, Comunque è sconsigliabile questo metodo di invio.

Decesso di un condomino – comunicazione dell’avviso di convocazione agli eredi

Cassazione 6926 el 22 marzo 2007

L’amministratore il quale sia a conoscenza del decesso di un condomino, fino a quando gli eredi non gli manifesteranno la loro qualità, non avendo utili elementi di riferimento e non essendo obbligato a fare alcuna particolare ricerca, non sarà tenuto ad inviare alcun avviso. E’ quindi da escludersi la nullità dell’assemblea convocata con l’avviso inviato "genericamente e impersonalmente" ai non meglio identificati eredi di un condomino.

Lascia un commento