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Videosorveglianza in condominio

Videosorveglianza in condominio

Il sistema di video sorveglianza viene effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali e privati. Per conciliare la trasparenza e la riservatezza, il Garante per la privacy ha predisposto un manuale sintetico su come comportarsi all’interno di un condominio ed ha affermato – tra l’altro – che è importante garantire un giusto livello di riservatezza nei rapporti condominiali e tra vicini di casa nella vita di ogni giorno. Bisogna fare in modo però che la tutela della privacy non sia usata come pretesto per limitare la trasparenza nella gestione condominiale, omettendo dati che tutti i condomini devono poter conoscere.

La Suprema Corte di Cassazione ha inoltre ritenuto che non commette il reato di interferenze illecite nella vita privata [1] il condomino che installi, per motivi di sicurezza, allo scopo di tutelarsi dall’intrusione di soggetti estranei, alcune telecamere per visionare le aeree comuni dell’edificio (come un vialetto o l’ingresso comune dell’edificio), anche se tali riprese sono effettuate contro la volontà dei condomini, specialmente nelle ipotesi, statisticamente più ricorrenti, in cui condomini stessi siano a conoscenza dell’esistenza delle telecamere e, pertanto, siano messi nella possibilità di visionare, in ogni momento, le riprese. In queste evenienze – spiega la Suprema Corte – gli impianti di videosorveglianza non sono neppure in grado di cogliere di sorpresa gli altri condomini in momenti in cui possano credere di non essere osservati [2]. Se non commette reato, il condomino che installa per motivi di sicurezza alcune telecamere per visionare le aree comuni, come potrà esserlo colui che le installa per visionare un bene di proprietà esclusiva?

Secondo il codice civile, ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprio spese le modificazioni necessarie per il miglioramento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso [3].

Ciò detto, non è necessaria una richiesta di apposita delibera assembleare di autorizzazione alla installazione di una videocamera di sorveglianza. La telecamera, tuttavia, dovrà riprendere unicamente il proprio posto auto e non l’intero garage condominiale.

Il singolo condomino ha facoltà di utilizzo delle parti comuni dell’edificio, senza alterarne la destinazione d’uso e senza impedire ad altri l’uso secondo il proprio diritto. Alla luce di ciò, è pertanto possibile installare la una telecamera, anche senza la preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea, purché l’impianto realizzato riprenda esclusivamente il posto auto o box e non l’intero garage, e i dati relativi non siano comunicati sistematicamente a terze persone e non siano più genericamente diffusi.

Tuttavia, pur non essendo indispensabile, sarebbe auspicabile e, al contempo, doveroso mettere al corrente il condominio della volontà di installare la videocamera sulla parete esterna condominiale, spiegando, per iscritto, le modalità di installazione e tutte le precauzioni che si intende adottare nel rispetto della legge, per evitare che altri condomini trovino degli impedimenti nell’utilizzo delle parti comuni.

[1] Art. 615-bis del cod. pen.
[2] Cass. sent. n. 44156/08.
[3] Art. 1102 cod. civ.
http://www.laleggepertutti.it/86977_vid … condominio

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