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Come visionare l’estratto conto condominiale

Come visionare l’estratto conto condominiale

Con la legge di riforma delle norme che disciplinano il condominio [1], è stato introdotto nel nostro ordinamento l’obbligo di apertura di un conto corrente, bancario o postale, per ogni condominio nel quale far confluire tutte le entrate ed al quale addebitare ogni spesa che si riferisca alla gestione condominiale.

Quest’obbligo, che spetta all’amministratore condominiale di rispettare, è accompagnato, secondo quanto dispone la legge [2], dal diritto spettante ad ogni condomino di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica (cioè, appunto, dei movimenti in entrata ed uscita della gestione contabile condominiale registrati nell’estratto conto bancario o postale).

Questo diritto è esercitabile da parte di ciascun condomino solo attraverso la collaborazione dell’amministratore: ciò vuol dire che il singolo condomino non ha il diritto di rivolgersi direttamente alla banca o alla posta per poter accedere ai dati dell’estratto conto condominiale, ma dovrà presentare apposita richiesta all’amministratore che avrà poi il dovere di soddisfare tempestivamente questa richiesta del condomino richiedendo alla banca o alla posta la documentazione del conto per poi girarla al condomino richiedente.

Con le norme citate, quindi, si può ben dire che il rispetto da parte dell’amministratore dell’obbligo di consentire l’accesso dei condomini che lo richiedano all’estratto conto condominiale diventa uno dei parametri per valutare la correttezza o meno della gestione dell’amministratore medesimo.

Se, perciò, l’amministratore condominiale non dovesse subito mettere a disposizione del condomino la documentazione concernente il conto bancario o postale intestato al condominio, il condomino potrà agire in giudizio chiedendo al giudice competente che condanni l’amministratore ad esibire la documentazione relativa alla gestione condominiale e, se ve ne fossero i presupposti, anche al risarcimento dei danni (se, ad esempio, dal ritardo nella esibizione della documentazione del conto fosse derivato al condomino un danno per non aver potuto tempestivamente presentare domande, istanze o stipulare contratti)

È importante sottolineare che un eventuale procedimento giudiziario dovrà essere obbligatoriamente preceduto non solo da una formale diffida ad adempiere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di riscossione all’amministratore (con o senza l’assistenza di un legale), ma anche, ove l’amministratore continui ad essere inerte e ad omettere di esibire la documentazione del conto condominale, da un tentativo di mediazione (obbligatorio) dinanzi ad uno dei molti organismi di mediazione esistenti nell’ambito del circondario del Tribunale in cui il condominio è situato.

Questo tentativo di mediazione, con la necessaria assistenza di un avvocato, potrà avere esito positivo e quindi avrà risolto la controversia tra condomino ed amministratore; altrimenti, con un esito negativo, darà via libera all’azione dinanzi alla magistratura competente.

[1] Legge n. 212 del 2000.
[2] Art. 1129 Cod. civ.
http://www.laleggepertutti.it/87042_com … ndominiale

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