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Cessione del credito dai soggetti incapienti – ECOBONUS

Soggetti incapienti

Soggetti incapienti

La Legge n. 208/2015 ha introdotto la possibilità per i c.d. “soggetti incapienti” (art. 11, comma 2, 13, comma 1, lett. a) e 5, lett. a), TUIR) di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali.

Dal 2018, per effetto di quanto previsto dalla Legge n. 205/2017, la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione per risparmio energetico è ammessa:

  • per la generalità dei soggetti interessati (sia “capienti” che “incapienti”);
  • per tutti gli interventi di riqualificazione energetica (fino al 2017, era prevista solo per quelli riguardanti parti comuni condominiali).

Spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, compresi quelli che danno diritto alle maggiori detrazioni del 70 e 75%, i condòmini che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, si trovano nella cosiddetta “no tax area” (incapienti) possono cedere un credito pari alla detrazione Irpef spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • di altri soggetti privati (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione. È esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni pubbliche.

I soggetti diversi dagli incapienti – Per i lavori eseguiti dal 1° gennaio 2017 sulle parti comuni degli edifici condominiali, per i quali si ha diritto alle detrazioni più elevate del 70 e del 75%, i beneficiari, diversi dai soggetti incapienti, possono scegliere di cedere il credito:

  • ai fornitori che hanno effettuato gli interventi;
  • ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti).

Non possono cederlo, invece, a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017, che sostituisce il precedente provvedimento dell’8 giugno 2017, sono state definite le modalità di cessione dei crediti, da parte dei soggetti incapienti e degli altri beneficiari, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Credito di imposta cedibile dai soggetti incapienti

Per i soggetti incapienti, il credito d’imposta cedibile corrisponde:

  1. alla detrazione del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici;
  2. alla detrazione del 70% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;
  3. alla detrazione del 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media (di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015).

Soggetti diversi dagli incapienti

Tutti gli altri soggetti, diversi dagli incapienti, possono invece cedere solo il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni indicate nei punti 2 e 3 (detrazione del 70 e del 75%).

Il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.

Chi riceve il credito può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile.

Il credito d’imposta diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e nei limiti in cui il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta.

Il credito ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.

Le ultime novità: estensione a tutti i soggetti della cessione del credito – La Legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) interviene nuovamente sulla possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione per risparmio energetico, con riferimento alle spese sostenute dal 2018.

In pratica dal 2018 è previsto che la cessione del credito corrispondente alla detrazione per interventi di risparmio energetico può essere posta in essere:

  • sia dai “soggetti capienti” che dai “soggetti incapienti”,
  • per tutti gli interventi di riqualificazione energetica previsti dall’articolo 14, D.L. n. 63/2013.

I soggetti interessati alle maggiori detrazioni (75-85%) spettanti per:

  • interventi antisismici che comportano la riduzione del rischio sismico, effettuati su parti comuni del condominio (comma 1-quinquies, D.L. n. 63/2013);
  • acquisto di immobili ripristinasti da imprese edilizie, siti nella zona sismica 1, ovvero quella a maggior rischio sismico (comma 1-septies, D.L. n. 63/2013);

possono scegliere di cedere il credito corrispondente alla propria quota di detrazione a soggetti terzi.

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