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Revoca dell’amministratore: necessaria la mediazione

Revoca dell’amministratore: necessaria la mediazione

Per la prima volta la giurisprudenza affronta il problema relativo all’obbligo della mediazione prima di un procedimento di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio.

La questione si è posta perché la legge [1] da un lato indica, genericamente, la materia condominiale come soggetta alla mediazione, mentre, dall’altro [2], sottrae a tale adempimento i procedimenti in Camera di Consiglio. Il che farebbe pensare che, proprio per via della specialità del procedimento camerale, la mediazione obbligatoria non si debba applicare.

Tuttavia diversa è la conclusione cui approda il tribunale di Padova [3], primo foro ad affrontare l’apparente contrasto tra le norme. Secondo la decisione in commento, infatti, bisogna tenere conto del fatto che, successivamente, è intervenuta la riforma del condominio, che ha introdotto un articolo (norma speciale e successiva) nel codice civile [4].

Quest’ultimo, nel richiamare l’obbligo di mediazione in materia di condominio, si riferisce a tutte le disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice. Insomma, un richiamo così generale non lascia dubbi: la mediazione vale per qualsiasi tipo di procedimento in materia condominiale, a prescindere dalla procedura.

Pertanto, oltre alle questioni che attengono al condominio in senso stretto (come le liti tra condomini e condominio sulle parti comuni o sui danni provocati dagli impianti o tubi condominiali) sono da ricomprendersi anche quelle relative alla responsabilità dell’amministratore, all’impugnazione delle delibere assembleari, alla riscossione dei contributi condominiali, alla modifica delle tabelle condominiali, all’infrazione dei regolamenti condominiali, come anche alla revoca dell’amministratore.

Dunque, secondo la sentenza in commento, le controversie sulla revoca dell’amministratore rientrano a pieno diritto tra quelle soggette all’obbligo della mediazione: pena l’improcedibilità della domanda giudiziale.

[1] Art. 5, comma 1-bis, Dlgs 28/2010.
[2] Art. 5, comma 4, lettera f del Dlgs 28/2010.
[3] Tribunale di Padova sent. del 3.12.2014.
[4] Art. 71-quater cod. civ.

http://www.laleggepertutti.it/82873_rev … mediazione

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