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PASSAGGIO DI CONSEGNE

PASSAGGIO DI CONSEGNE TRA L’AMMINISTRATORE USCENTE E QUELLO SUBENTRANTE
La Suprema Corte ha stabilito che l’ex amministratore che non procede al passaggio di consegne commette il reato di appropriazione indebita, previsto e punito dall’art. 646 c.p.

Il nuovo art. 1129 del codice civile, introdotto a seguito della legge n. 220/2012 di riforma del condominio, prevede che a seguito della cessione dell’incarico, perché revocato o perché sostituito con la nomina di un successore, l’amministratore uscente è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condòmini e che deve eseguire tutte quelle attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni e il tutto senza che maturi il diritto ad ulteriori compensi. Il nuovo art. 1129 c.c., inderogabile, informa questa fase dell’attività dell’amministratore all’assoluta diligenza del mandatario e nell’esclusivo interesse del condominio.

Nonostante le previsioni di legge, però, alcuni amministratori continuano ancora a chiedere compensi extra per il passaggio di consegne, sia da subentrante che da uscente: tali pretese sono assolutamente illegittime, anche qualora inserite all’interno di un preventivo approvato dall’assemblea posto che in siffatte circostanze non si tratterebbe di delibera nulla ma certamente di parziale inefficacia nella parte in cui prevede il compenso extra per il passaggio di consegne poiché contra legem.

Inoltre, la Suprema Corte ha stabilito che l’ex amministratore che non procede al passaggio di consegne commette il reato di appropriazione indebita, previsto e punito dall’art. 646 c.p. e questo perché l’ingiusto profitto che oltre a poter essere anche solo potenziale e non necessariamente materiale, non deve necessariamente assumere il profilo patrimoniale.

Questa la sintesi della sentenza n. 29451/2013 della Cassazione che, nel caso di specie, ha individuato l’ingiusto profitto nel semplice fatto di rendere difficoltosa la continuazione dell’amministrazione successiva per mancata consegna di tutti i documenti e nel fatto che l’ex amministratore, ritenendo illegittima la delibera che lo aveva sostituito, chiedeva ai condòmini dissenzienti di sottoscrivere un documento in suo favore.

Inoltre, ritenendosi ancora in carica, avrebbe potuto in futuro accampare pretese in ordine al suo ulteriore operato. Oltre a rilevare sul piano civile, ulteriormente cristallizzato dalla entrata in vigore della legge 11 dicembre 2012, n. 220, la mancata consegna dei documenti all’amministratore entrante, consente, dunque, a quest’ultimo di potersi rivolgersi all’Autorità Giudiziaria Penale.

In ultimo, va ricordato come l’amministratore non può trattenere i documenti concernenti la gestione finché non rimborsato delle somme anticipate per conto del condominio avvalendosi del principio inadimplenti non est adimplendum, non essendovi corrispettività né interdipendenza tra dette prestazioni, originate da titoli diversi (Cass., sez. 11, 3.12.1999, n. 13504).
http://www.osservatoreitalia.it/index.a … g=26&red=6

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