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Obbligo di tracciabilità dei pagamenti di servizi resi a condomini

Premessa – Il comma 36 della Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016) introduce, a decorrere dall’1/1/2017, l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi resi ai condomini.

In altre parole il pagamento del servizio reso al condominio dalla ditta di pulizia, dalla ditta di manutenzione dell’ascensore, ecc., non potrà in alcun modo più avvenire tramite del denaro contante.

Cosa prevede la norma – In particolare, il citato comma 36 della manovra 2017, nell’ introdurre il nuovo comma 2-ter all’art. 25-ter DPR 600/1973, stabilisce che il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 del citato art. 25-ter (ossia i corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi) devono essere eseguito dal condomìnio tramite conti correnti bancari o postali intestati al condominio.

Il pagamento dovrà essere eseguito, (nel caso sia stabilito) secondo altre modalità idonee a consentire all’Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Si tratta certamente di una misura voluta dal legislatore per il contrasto all’ evasione fiscale, che impone, dunque, all’amministratore di condominio (in qualità di rappresentante del condominio) di pagare la fattura della ditta che ha eseguito l’opera o il servizio per il condominio stesso, attraverso strumenti tracciabili.

Inoltre l’obbligo della tracciabilità sussiste indipendentemente dall’importo da pagare (quindi, anche la fattura di 1 euro andrà pagata attraverso strumento tracciabile).

Il sistema sanzionatorio – Lo stesso nuovo comma 2-ter dell’art. 25-ter DPR 600/1973, sancisce (all’ultimo periodo) che l’inosservanza dell’obbligo di tracciabilità in commento comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 art. 11 D. Lgs. n. 471/1997, ossia una sanzione amministrativa (a carico del condominio) da 250 euro a 2.000 euro.

È altresì stabilito che il pagamento dei corrispettivi dovrà essere eseguito dai condomìni tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee (da stabilire con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze) a consentire all’Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

L’inosservanza di tale obbligo, comporterà l’applicazione del relativo sistema sanzionatorio (comma 1 dell’articolo 11 D.Lgs. n.417/1997) che prevede una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.

TABELLA

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