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Liti condominiali quasi pronte per la mediazione

È al Senato, intanto, un Ddl. sull’interpretazione autentica dell’art. 5 sulla mediazione obbligatoria

…di Roberta Vitale

Si concluderà domani, domenica 14 ottobre, la IX edizione della “Settimana Nazionale della Conciliazione”, la settimana volta alla promozione della conoscenza dei servizi di conciliazione gestite dalle Camere di Commercio.

L’iniziativa, promossa da Unioncamere, ha preso il via lo scorso 8 settembre.

Dai dati sulle attività di mediazione civile e commerciale di cui al DLgs. 28/2010 svolte dalle Camere di Commercio, rappresentati nella ricerca realizzata per Unioncamere dal consorzio AAster – svoltasi da settembre 2011 a settembre 2012 –, è emersa l’estrema convenienza della giustizia alternativa rispetto alla via ordinaria, sia in termini di tempi che di costi per la soluzione delle controversie. Basti pensare che – così si legge nel rapporto – il ricorso alla mediazione gestita dalle Camere di Commercio avrebbe generato un risparmio stimato di 123 milioni di euro, e a livello complessivo, al di fuori quindi dei procedimenti condotti dalle stesse, di oltre 480 milioni di euro. Nonostante tali cifre incoraggianti, ancora nel 66% dei casi dei procedimenti promossi le parti non si sono presentate di fronte al mediatore e nel 17% la mediazione si è conclusa senza intesa (cfr. comunicato stampa Unioncamere 9 ottobre 2012).

E mentre gli avvocati continuano a sostenere un percorso alternativo di arbitrato offerto dalla categoria, in attesa sempre che la Corte Costituzionale si pronunci sulla legittimità della normativa (si veda comunicato stampa CNF 8 ottobre 2012), il Legislatore sta completando la materia mediante l’inserimento di una disciplina organica per il ricorso alla procedura di mediazione in sede di riforma del condominio. Condominio che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del DLgs. 28/2010 rappresenta una delle materie di “mediazione obbligatoria”, ovvero quelle materie per le quali, in caso di controversia, la mediazione rappresenta una condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Si fa, in particolare, riferimento al disegno di legge “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici” che, dopo l’approvazione del 27 settembre 2012 da parte della Camera dei Deputati (AC 4041-A), è passato ora all’approvazione del Senato (AS 71-355-399-1119-1283-B).

Tra le novità del Ddl. sul tema, si segnala l’art. 25 della bozza, che introduce nelle disposizioni di attuazione del Codice civile il nuovo art. 71-quater. Viene chiarito che, per controversie in materia di condominio ex art. 5, comma 1, del DLgs. 28/2010, ai fini dell’applicazione della disciplina sulla mediazione, “si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice” (relativamente, appunto, alle disposizioni rivolte al condominio).

Vengono, poi, disciplinati alcuni aspetti della mediazione per tali controversie. Nello specifico, la domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un Organismo di mediazione con sede nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.

Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare. Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la suddetta delibera, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione. Sempre dall’assemblea, poi, deve essere approvata la proposta di mediazione.

Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione, tenendo conto della necessità per l’amministratore di munirsi della delibera assembleare.

Accanto al Ddl. sul condominio, la mediazione risulta oggetto anche di uno specifico disegno di legge, presentato il 2 ottobre, sulla “Interpretazione autentica dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 2” (AS 3494).

Due interrogazioni sono state, poi, presentate al Ministro della Giustizia lo scorso 9 ottobre 2012.

La prima (n. 4-08363) per “sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi con iniziative di competenza per promuovere l’approvazione di un provvedimento legislativo di interpretazione autentica dell’art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010”.

La seconda (n. 4-08364) sui compiti di vigilanza sugli Organismi di mediazione, sui mediatori, sugli enti di formazione, sui formatori e sui responsabili scientifici, per capire, di fronte alla non completa attuazione della normativa (DM 180/2010), le iniziative in termini di attuazione e sanzioni comminabili.

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