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La riforma del condominio modifica le maggioranze

La riforma del condominio modifica le maggioranze
Con la riforma cambiano le regole per molte maggioran­ze e quorum costitutivi, necessa­ri alla validità della seduta.

Anche se la base non cambia (per l’approvazione di ogni delibera sarà necessaria la maggioranza del numero dei condomini e del valore dei millesimi rappre­sentati), sono molte le modifiche in tema di quorum dell’assemblea che entreranno in vigore dal prossimo 18 Giugno.

Prima di tutto, affinchè l’assemblea sia valida, in se­conda convocazione, sarà neces­sario prima di tutto che siano presenti un terzo degli aventi di­ritto e che questi detengano un terzo dei millesimi dell’edificio. Fino a oggi non era previsto per legge il raggiungimento in se­conda convocazione di alcun quorum costitutivo, riconosciu­to peraltro necessario dalla giu­risprudenza. Per approvare deci­sioni ordinarie, relative a opere o servizi che riguardano la normale amministrazione, inoltre, sarà in­dispensabile la maggioranza de­gli intervenuti in assemblea a pat­to che queste persone siano titola­ri di almeno un terzo dei millesi­mi. Con le regole ante-riforma, in­vece, basta certo un terzo dei millesi­mi, ma anche un terzo dei condò­mini.

Assemblea di Condominio: le nuove regole sulla maggioranza

Di conseguenza, dal 18 giu­gno sarà più facile raggiungere la maggioranza ordinaria in quegli edifici in cui pochi proprietari di­spongono di una quota consisten­te del valore dell’edificio, agevo­lando così le decisioni soprattut­to nei grandi palazzi dove la parte­cipazione alle assemblee è scarsa. La situazione cambia quando al centro del dibattito ci siano deli­bere fuori dall’ordinaria ammini­strazione.

Per la nomina, ricon­ferma o revoca dell’amministra­tore (salvo altre disposizioni del regolamento), per il via libera a decisioni che riguardano riparazioni straordinarie di notevole entità, per l’approvazione del re­golamento di condominio, per l’autorizzazione alle liti in tribu­nale o per la ratifica dell’operato dell’amministratore che abbia eseguito lavori di manutenzione straordinaria urgenti e improro­gabili, è necessario il raggiungi­mento di un quorum regolamen­tare, che consiste nella maggio­ranza degli intervenuti in assem­blea più la metà del valore del condominio.

Le innovazioni Agevolate

Rispetto al passato, inoltre, lo stesso quorum regolamentare sarà anche applicato alle delibe­re per le cosiddette "innovazioni agevolate". Si tratta di una serie d’interventi "virtuosi", riguar­danti gran parte delle opere sull’edificio o sugli impianti pre­visti dalle leggi speciali: dalla si­curezza e dalla salubrità degli edifici e degli impianti alle barrie­re architettoniche; dal conteni­mento del consumo energetico alla realizzazione di parcheggi; dalla produzione di energia mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili agli impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva.

In questi casi sarà richiesto, il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e almeno la me­tà dei millesimi del condominio, mentre prima le maggioranze erano spesso semplificate. Del tutto nuova è poi la maggioranza sta­bilita per la modifica di una desti­nazione d’uso. Il quorum preve­de un numero di voti pari ai quat­tro quinti dei partecipanti al con­dominio più i quattro quinti del valore dell’edificio. Questo a condizione che non si tratti di un’innova­zione vietata. Inoltre, la convoca­zione dell’assemblea deve avve­nire con un iter particolarmente complesso.
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