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Riqualificazione energetica, bonus 65% da oggi in vigore

Riqualificazione energetica, bonus 65% da oggi in vigore

Il D.L. 4 giugno 2013, n° 63, dispone in sintesi:

La proroga fino al 31 dicembre 2013 della detrazione irpef "potenziata" fino al 50% delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare.

L’ introduzione della detrazione pari al 50% delle spese documentate per l’ acquisto di mobili, ove sia legato ad un intervento di recupero edilizio e nel limite di spesa di 10 mila euro.

La proroga fino al 31 dicembre 2013 della detrazione IRPEF/IRES delle spese volte alla riqualificazione energetica degli edifici "potenziata" al 65% (anzichè del 55%), escluse alcune tipologie di spese di cui si dirà in seguito.

La detrazione nella misura del 65% si applica anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 fino al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117 bis c.c., o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio.

In relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, si ricorda che, per sostenere il comparto edilizio nell’ attuale fase di bassa congiuntura economica, l’ articolo 11 comma 1 del DL n. 83/2012 (convertito in legge 134/2012), ha innalzato i margini di convenienza della detrazione: A decorre dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del DL 83/2012), e fino al 30 giugno 2013, la detrazione spetta in misura del 50% (invece dell’ ordinario 36%), delle spese sostenute per l’ intervento agevolato.

Per lo stesso periodo, inoltre, queste ultime sono detraibili fino ad un massimo di 96 mila euro, invece di 48 mila euro.

La disposizione non aggiunge altro; pertanto la disciplina della detrazione deve ritenersi immutata anche nel periodo del suo potenziamento.

Ora, l’ art. 16 comma 1 del DL 63/2013, estende l’ agevolazione potenziata del citato D.L. 83/2012 per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2013.

In altre parole, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013, si applica la detrazione IRPEF con l’ aliquota del 50%; il limite massimo di spesa detraibile ammonta a 96 mila euro.

Rientrano nell’ agevolazione del 36/50% di cui all’ art. 16 bis del TUIR:

I lavori di manutenzione ordinaria (gli interventi di manutenzione ordinaria sono dunque ammessi ai fini dell’ agevolazione solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali. La detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale), manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia erffettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali.

I lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle relative pertinenze.

Gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’ immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientrano nelle tipologie di opere sopra citate, semprechè sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali a unità immobiliari residenziali, anche a proprietà comune (condominiale).

Gli interventi finalizzati all’ eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori o montacarichi (ad esempio la realizzazione di un elevatore esterno all’ abitazione).

La realizzazione di ogni strumento il quale, attraverso la comunicazione, la robotica o altro mezzo di tecnologia avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’ abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’ art. 3, comma 3 della legge 104/92.

La realizzazione di opere finalizzate a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi.

la realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici (legge 249/97), quali antenne collettive, reti via cavo, accesso a servizi telematici, etc…

La realizzazione di opere finalizzate al contenimento dell’ inquinamento acustico.

La realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’ installazione di impianti basati sull’ impiego di fonti rinnovabili di energia.

La realizzazione di opere finalizzate alla realizzazione di misure antisismiche, con riguardo all’ esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali.

Gli interventi di bonifica dall’ amianto.

L’ esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici su immobili.

L’ articolo 16 comma 2 del DL 63/2013, inoltre, ha introdotto una detrazione per l’ acquisto di mobili, per un immobile soggetto ad un intervento di recupero edilizio.

Il citato comma 2 dispone testualmente che "ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, è altresì riconosciuta una detrazione dall’ imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate per l’ acquisto di mobili finalizzati all’ arredo dell’ immobile oggetto di ristrutturazione". La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. L’ ammontare complessivo della spesa agevolabile, non può essere superiore a 10 mila euro.

Inoltre con l’ art. 14 comma 1 del D.L. 63/2013 è stato stabilito che le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici di cui ai commi 344 e 347 dell’ art. 1 della legge 296/2006, si applica una detrazione IRPEF/IRES nella misura del 65% (in luogo del 55%).

Tale agevolazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e non si applica alle spese sostenute per:
Interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia;
sostituzione di scaldaacqua tradizionali con scaldaacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Infine viene stabilito che, nelle more della definizione di incentivi di carattere strutturale, le disposizioni contenute negli articoli 14 e 16 del D.L. 63/2013, si applicano anche agli interventi volti al miglioramento e alla messa in sicurezza degli edifici esistenti.

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