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L’ amministratore non è responsabile se l’ assemblea non stanzia i soldi necessari

L’ amministratore non è responsabile se l’ assemblea non stanzia i soldi necessari

Una sentenza dello scorso 21 maggio,la numero 21401 della Corte di Cassazione,ha stabilito che,in caso di rovina di un edificio,l’amministratore non è responsabile se fa tutto ciò che è in proprio potere per evitare il fatto,ma viene ostacolato dall’inerzia dell’assemblea.

La premessa del pronunciamento riconosce che,qualora “un edificio condominiale minacci ( in tutto o in parte ) rovina,l’obbligo di rimuovere la situazione pericolosa incombe sui proprietari ovvero su chi per loro è obbligato alla conservazione dell’edificio,e cioè,in virtù del mandato conferitogli dai condomini,sull’amministratore”.

Ma la sentenza conclude,acquisendolo come principio consolidato,che non si può ipotizzare alcuna responsabilità dell’amministratore se la mancata formazione della volontà assembleare e l’omesso stanziamento dei fondi necessari a porre rimedio al degrado che dà luogo al pericolo,non gli permettono di attuare interventi “che non era in suo materiale potere adottare e per la realizzazione dei quali non aveva,nella veste,le necessarie provviste”.

In questo caso,la responsabilità ricade su ciascun condomino,indipendentemente dal fatto che l’origine della situazione di pericolo sia attribuibile agli stessi condomini. Che cosa deve fare un amministratore nel momento in cui si manifesti un pericolo dovuto alla rovina di un edificio ?

“Se,ad esempio,c’è il rischio di crolli di parti del cornicione o della caduta di parti del tetto – dichiara Sarah Pacetti, amministratore di condominio e consigliere provinciale dell’Anaci – l’amministratore,per prima cosa, deve convocare l’assemblea,allo scopo di mettere in sicurezza il palazzo, Deve,quindi,esporre kil problema ai condomini che decidono di appaltare il lavoro di ristrutturazione”.

Quando si può verificare l’inerzia dell’assemblea di cui parla la sentenza ? “ Molto spesso,dopo aver scelto un tecnico che redige il capitolato ed il computo metrico per stabilire l’entità dei lavori,in un’assemblea successiva si va all’apertura delle buste,per conoscre l’entità dei costi prevista dalle diverse ditte interpellate.

A quel punto i condomini rischiano di non trovare un accordo o di non volere procedere ai lavori perché la spesa si rileva troppo alta “. In poche parole,i condomini fanno ostruzionismo. L’amministratore non può certo impegnarsi da solo con la ditta,né la ditta può iniziare i lavori senza avere garanzie di essere pagata. E allora cosa succede ? “

L’amministratore,a questo punto,deve mettere a verbale l’urgenza,la pericolosità e l’indifferibilità dei lavori. E se non ci sono i fondi perché i condomini non sono disponibili ad approvarne la stanziamento,la responsabilità penale ricade,come spiega la sentenza,su ogni singolo condomino”,ci spiega Sarah Pacetti.

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