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Illegittimi gli addebiti personali

Da Il Sole 24 Ore – Quotidiano Condominio del 13 ottobre 2015 di Maria Chiara Voci e Silvio Rezzonico – Illegittimi gli addebiti personali.

Stop all’attribuzione al singolo condomino delle spese personali, quali l’addebito di interessi moratori non previsti nel regolamento, maggiori spese idriche causate da un guasto imprevisto dell’impianto condominiale o il pagamento delle spese postali relative ai solleciti di pagamento inviati dall’amministratore ai condòmini morosi.

È quanto afferma il Tribunale di Milano con la sentenza 10247 dell’11 settembre 2015 .

Si tratta della più recente di una serie di pronunce sull’argomento volte ad annullare le delibere che imputano una determinata spesa al solo condomino, invece di ripartirla sulla base dei millesimi di proprietà, ai sensi del primo comma dell’articolo 1123 del Codice civile.

Il caso esaminato dal Tribunale milanese riguarda l’impugnazione da parte di un condomino di un bilancio consuntivo in cui l’assemblea, a maggioranza, gli aveva attribuito una singola voce di spesa.

Tale decisione è stata ritenuta illegittima e annullata dai giudici.

Il potere di imputare una determinata spesa a un solo condomino esula infatti dalle competenze dell’assemblea, tenuta a rispettare il principio generale della ripartizione delle spese, in base ai millesimi di proprietà.

La pronuncia del Tribunale meneghino è del tutto allineata agli orientamenti della Cassazione che in un caso analogo, in cui un condominio aveva addebitato solo ad alcuni condòmini le spese per un maggior consumo dell’acqua potabile (ipotizzando – senza averne la certezza – che essi fossero i responsabili dei guasti nella loro abitazione di proprietà esclusiva), ha puntualizzato che «il singolo condomino risponde verso gli altri condòmini dei danni causati da guasti verificatisi nella sua proprietà esclusiva e deve perciò sostenere la relativa spesa, solo ove la responsabilità venga dal medesimo riconosciuta ovvero sia stata accertata in sede giudiziale» (Cassazione 7890/1999).

In mancanza del diretto riconoscimento o dell’accertamento giudiziale, l’assemblea non può porre a carico del singolo condomino alcun obbligo di risarcimento, né tanto meno imputare una spesa imprevista.

Quest’ultima deve essere provvisoriamente ripartita tra tutti i condòmini, secondo gli ordinari criteri millesimali, fermo restando il diritto di costoro di agire, singolarmente o per mezzo dell’amministratore, contro il condomino da essi ritenuto effettivamente responsabile, per ottenere da lui il rimborso di quanto indebitamente anticipato. Fino a quel momento l’assemblea è tenuta a rispettare la regola generale stabilita dall’articolo 1123 del Codice civile.

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