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Formazione amministratore di condominio per commercialisti

Formazione amministratore di condominio per Commercialisti –  Regole specifiche per gli iscritti all’Albo

Formazione amministratore di condominio

Formazione amministratore di condominio

Risulta che anche i commercialisti devono provvedere alla formazione iniziale ed annuale prevista dagli amministratori di condominio, così come previsto dall’ art. 71 bis disp. att. del codice civile.

In passato, il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili aveva dato parere negativo sulla legge n.4/2013, in riferimento alle professioni non regolamentate.

Peraltro lancia un monito sull’adempimento dell’obbligo formativo.

Dopo il parere espresso dal Consiglio Nazionale Forense, anche il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, rispondendo a un quesito dell’Ordine di Pordenone, dirama un suo orientamento in merito alla corretta applicazione delle norme dell’ordinamento professionale.

Infatti, ha evidenziato alcuni dubbi in merito all’adempimento formativo previsto dalla nuova legge di riforma sul condominio.

La nota emessa

I dottori commercialisti che esercitano l’attività di amministratore di condominio devono attenersi alle norme dell’ordinamento professionale e non a quelle previste dalla legge delle professioni non organizzate .

Questo è quanto chiarito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con una nota diramata il 20 maggio, rispondendo a un quesito posto dall’Ordine di Pordenone.

I punti fondamentali

Pertanto, analizziamo i punti focali della nota:

Compatibilità: L’attività di amministratore di condomìni non è incompatibile con l’esercizio della professione di commercialista.

Già in precedenza, lo stesso consiglio dell’Ordine, aveva ritenuto compatibile entrambe le professioni (cfr. PO n.233/2005).

Inoltre l’art 4, comma 1 del D.lgs. 139/2005, non la vieta ad un soggetto che già svolge la libera professione.

Anzi, l’attività di amministrazione dei condomini, per le sue prerogative, rientra a titolo pieno tra le attività tipiche della professione del dottore commercialista ed esperto contabile.

Prevale l’Albo professionale

In merito alla legge 4/2013, il Consiglio nazionale dei commercialisti ha chiarito che i commercialisti e gli esperti contabili, quando svolgono l’attività di amministratore di condominio, restano soggetti alle «ben più stringenti norme di legge e deontologiche» dell’ordinamento professionale».

Ciò in quanto la legge n.4/2013 persegue la finalità di delineare una serie di regole minime nei confronti di quei soggetti che non appartengono ad un Ordine professionale definito.

Per tali motivi, ai Commercialisti ed esperti contabili, non si potrà applicare tale legge in quanto sono già iscritti ad un Albo professionale con il conseguente assoggettamento alle regole prescritte dal medesimo Albo.

Pertanto, l’iscritto all’albo non è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dall’art. 1 comma 3 della legge 4/2013.

Inquadramento fiscale dei redditi

I redditi derivanti dall’attività di amministratore di condominio sono di natura professionale.

Pertanto sono assoggettabili a contribuzione alla Cassa di previdenza di categoria.

Il nodo della formazione amministratore di condominio

Ultimo punto affrontato è stato quella della formazione professionale.

Si ricorda che il Presidente Unagraco, della sezione Catania, Nicola Maurizio Platania, aveva manifestato alcune perplessità in merito a quanto previsto dalla nuove norme che saranno introdotte dalla legge 220/2012 definendole “assurde”.

Su tale aspetto ci si è chiesti se alla luce di quanto disposto dal nuovo art. 71-bis comma 1° lettera g disp. att. trans. del codice civile, l’iscritto deve dimostrare di aver frequentato i corsi di formazione iniziale e di aver svolto, successivamente, anche la formazione periodica in materia di amministrazione condominiale, ed in tale ultimo caso, se la formazione debba essere svolta da enti accreditati presso l’Ordine di appartenenza.

In riferimento a tale quesito la risposta è stata:

l’attività di formazione periodica in materia condominiale non rientra fra i requisiti la cui perdita comporta, ex comma 4 dell’art 71 disp. att., la cessazione dell’incarico;

Il non aver adempiuto all’obbligo formativo, non comporta automaticamente delle conseguenze sul piano della validità ed efficacia del rapporto di mandato sottoscritto tra l’amministratore ed il condominio.

Dal dato normativo richiamato non risulta ben determinato il contenuto di tale requisito richiesto dall’amministratore.

Come pure quello relativo alla necessità di aver “frequentato un corso di formazione iniziale”.

Entrambe le ipotesi, potrebbero avere una rilevanza solo nei confronti di coloro che sono iscritti ad associazione di categoria o che rientrano in una associazione delineata dalla legge 4/2013.

Non ci rimane altro che attendere il parere degli altri Ordini e collegi in merito alla compatibilità tra le diverse professioni con quella dell’amministratore di condominio.

Inoltre sulla applicabilità delle norme previste dai rispetti albi.

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Mi chiamo Antonio Azzaretto. Sono titolare dello studio Antonio Azzaretto. Accetto incarichi di amministratore di condominio.

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Inoltre, ci teniamo a rivolgerci anche a tutti gli amministratori di condominio che intendono utilizzare il nostro marchio: Contattateci se volete proporvi alle comunità residenziali come amministratori iscritti alla nostra Community.

Per ciò che mi riguarda, sono iscritto all’ albo dei Commercialisti ed Esperti contabili di Milano.

Tra le diverse attività, sono iscritto alla commissione di studio dei Commercialisti di Milano, la quale ha l’obiettivo di occuparsi di condominio e di amministrazione immobiliare.

Svolgo con passione attività di consulente di azienda per le comunità residenziali che abitano in condominio.

Essendo esperto in materie contabili ed aziendali, assumo incarichi di revisore della contabilità ai sensi dell’ art. 1130 bis del codice civile.

Talvolta scrivo articoli professionali in tema di condominio su RATIO.

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