
La ritenuta fiscale 4% si applica sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative ai contratti di appalto, di opere e servizi nell’esercizio di impresa, e nell’esercizio di attività commerciali occasionali e non abituali.
Sono assoggettate a ritenuta, per esempio, le prestazioni eseguite per interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale.
Oppure servizi di riparazione di impianti elettrici o idraulici.
Ed anche esecuzione di attività di pulizia, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell’edificio.
Contratti esclusi
Sono, invece, esclusi i corrispettivi previsti in base a contratti diversi da quelli di opera come, per esempio:
Contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas.
Prestazione di assicurazione, di trasporto e deposito, a meno che il corrispettivo non sia dovuto in base a contratto di servizio di energia (circolare n. 7/E del 7/02/2007 – pdf).
La ritenuta del 4% deve essere applicata anche sui corrispettivi delle prestazioni di opera e servizi resi da soggetti non residenti, qualora abbiano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
La ritenuta del 4% non si applica:
Sui corrispettivi pagati per forniture di beni con posa in opera, qualora la posa in opera assuma funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.
Sui corrispettivi per prestazioni d’opera riconducibili ad attività di lavoro autonomo, anche occasionale (per esempio, prestazioni rese da ingegneri, architetti, geometri) perché questi sono assoggettati alla ritenuta del 20%.
Sulle somme corrisposte alle imprese e ai professionisti che i condomìni pagano mediante bonifici bancari o postali per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica.
In questi casi, infatti, per evitare che imprese e professionisti subiscano un doppio prelievo, si applica la sola ritenuta (effettuata da banche o Poste italiane Spa) prevista dal decreto legge n. 78 del 2010 (pari, dal 1° gennaio 2015, all’8%).
Scadenze di versamento della ritenuta fiscale 4%
Tra le novità contenute nella Legge di Bilancio 2017 vi sono le nuove regole dettate per il versamento della ritenuta del 4%.
La R/A deve essere operata sui corrispettivi pagati per prestazioni (ricevute dal condominio) relative a contratti di appalto, di opera o di servizi.
I servizi devono essere eseguiti nell’esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (manutenzione ascensore, ditta pulizia, ditta di giardinaggio, ecc.).
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