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Efficienza energetiva, conta il contratto

Efficienza energetica: conta il contratto per pubblicare gli annunci immobiliari
Non è chiaro come intendere la decorrenza dell’obbligo, che dovrebbe però scattare se il contratto di pubblicazione è successivo al 1° gennaio

In merito al nuovo obbligo di riportare, negli annunci immobiliari, l’indice di prestazione energetica indicato nell’ACE, sancito dall’art. 13, comma 1, lett. c) del DLgs. n. 28/2011 e “scattato” a partire dal 1° gennaio (si veda “Negli annunci immobiliari di vendita approda la classe energetica” del 2 gennaio 2012), è opportuno enucleare meglio alcuni aspetti dubbi relativi alla sua applicazione.

Sotto un primo profilo, occorre approfondire come debba essere intesa la decorrenza dell’obbligo: per gli annunci immobiliari pubblicati in questi giorni, infatti, l’adempimento potrebbe non risultare necessario, con conseguente risparmio di “ansie” dell’ultima ora e di costi.

In Lombardia, la sola Regione che ha estesamente legiferato in materia (L. Reg. 21 febbraio 2011 n. 3; delibera DGR n. IX/2555 del 24 novembre 2011), la decorrenza dell’obbligo è stata individuata in ragione del momento in cui viene stipulato il patto o rilasciato il mandato con il mezzo di divulgazione (es. sito internet di pubblicità immobiliare): la pubblicazione, pur in assenza dei dati energetici, di annunci oggetto di pattuizione anteriormente al 1° gennaio, non sarà sanzionabile fino alla conclusione del periodo di pubblicazione previsto nel contratto originario. In caso di proroga o rinnovo avente ad oggetto la continuazione della pubblicazione dei predetti annunci, tuttavia, viene a configurarsi l’obbligo di integrarli con i dati relativi alla prestazione energetica.

Poiché la più parte delle transazione è oggi operata dai mediatori immobiliari, in Lombardia, l’obbligo di indicazione dei dati relativi alla prestazione energetica non dovrebbe operare per i cartelli allestiti dalle agenzie di intermediazione immobiliare in relazione a mandati a vendere conferiti prima del 1° gennaio.
Per evitare il rischio di abusi, in una nota informativa regionale inviata a tutti i sindaci dei Comuni lombardi, si richiedeva che gli interessati, entro il 31 dicembre 2011, inviassero ai Comuni un’autocertificazione volta ad indicare il numero e l’ubicazione esatta dei cartelli la cui pubblicazione fosse stata sancita anteriormente al 1° gennaio 2012 e che, in quanto tali, esulano dall’ambito applicativo del nuovo obbligo.

Il criterio esplicitato in Lombardia risponde ad eminenti esigenze di praticità, presenta il pregio di consentire di prendere coscienza del nuovo adempimento e di applicarlo, in relazione ai nuovi accordi stipulati dal 1° gennaio, senza che si renda necessario colmare la lacuna del pregresso in corso di esecuzione. Le stesse esigenze che si manifestano nelle altre Regioni italiane.

Ci si chiede quindi se la norma nazionale, la quale si limita a recitare che “nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere da 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica (…)” autorizzi una soluzione analoga a quella approntata in Lombardia.
Adottando una lettura restrittiva e prudenziale della norma, sembrerebbe necessario integrare con i dati prestazionali energetici anche gli annunci la cui pubblicazione sia stata sancita anteriormente al 1° gennaio, qualora la relativa pubblicazione avvenga in tutto o in parte dopo la stessa data.

Lettura estensiva della norma in linea con la Regione Lombardia

La lettura estensiva, volta ad individuare il momento discriminante per l’individuazione della sussistenza dell’obbligo non già in quello della pubblicazione, bensì in quello della stipulazione dell’accordo avente ad oggetto la pubblicazione, pare ciò non di meno quella improntata al maggior raziocinio, capace di evitare conseguenze gravose e paradossali: diversamente opinando, almeno laddove possibile (es. pubblicazioni periodiche) si profilerebbe la necessità di richiedere la sospensione della pubblicazione fino all’avvenuta predisposizione dell’ACE con conseguente integrazione dell’annuncio in ragione dei dati energetici.

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