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Efficienza energetica della caldaia

Vademecum del Ministero dello Sviluppo: Efficienza energetica degli impiani di riscaldamento.

La normativa in materia di efficienza energetica degli edifici, definisce un sistema di regole finalizzate ad assicurare le migliori prestazioni energetiche degli impianti termici e richiama i principali riferimenti per garantirne la sicurezza e la funzionalità nel tempo.

Ferma restando l’opportunità di affrontare le problematiche inerenti la riqualificazione energetica sotto la guida di un tecnico competente (soprattutto a livello di condominio) che, con una sua valutazione o una diagnosi energetica, possa individuare gli interventi più opportuni e più remunerativi da realizzare (anche attraverso l’utilizzo delle fonti rinnovabili), si riportano alcuni consigli e i principali adempimenti da ricordare per la migliore gestione degli impianti di riscaldamento.

1. Acquisto della caldaia

Per un comportamento più consapevole che possa privilegiare l’acquisto di caldaie più efficienti con i minori oneri di esercizio e manutenzione è necessario che il cittadino:

• sappia che la normativa vigente richiede, in ogni caso, l’installazione di caldaie con un rendimento superiore ad una ben determinata soglia: alta efficienza2, che nella generalità dei casi si traduce in una attribuzione di marcatura 3 e 4 stelle;

• si informi direttamente presso l’installatore sulle necessità e sulla frequenza di manutenzione del proprio impianto, in particolare della caldaia che va ad installare, e legga preventivamente le specifiche informazioni riportate nel libretto d’uso e manutenzione a corredo della caldaia stessa (questa consultazione può essere svolta anche sul sito internet del fabbricante);

• si informi in merito alla disponibilità di incentivi e detrazioni fiscali.

2. Controlli per l’efficienza energetica dell’impianto di riscaldamento

Per assicurare il miglior esercizio, i cittadini devono provvedere a far eseguire i controlli per l’efficienza energetica sui loro impianti di riscaldamento secondo le seguenti scadenze temporali:

Impianti a gas autonomi (potenza < 35 kW):

ogni 2 anni, i generatori installati da più di 8 anni;

ogni 2 anni, i generatori a focolare aperto (tipo B – non a camera stagna) installati all’ interno di locali abitati;

ogni 4 anni, i generatori installati da meno di 8 anni;

ogni 4 anni, i generatori a focolare chiuso (tipo C – a camera stagna) e a focolare aperto (tipo B – non a camera stagna) installati all’esterno di locali abitati.

Impianti a gas con potenza ≥ 35 kW

ogni anno gli impianti a combustibile liquido o solido di qualsiasi potenza;

2 volte all’anno, gli impianti termici con potenza ≥ 350 kW, (indipendentemente dal tipo di combustibile).

Per svolgere i controlli per l’efficienza energetica il cittadino deve rivolgersi ad un tecnico abilitato che esegue tali attività nel rispetto delle regole dell’arte e della normative vigenti.

Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione, il tecnico abilitato ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme, di consegnarlo al richiedente e di trasmetterne copia all’autorità competente a cui è demandato lo svolgimento degli accertamenti e delle ispezioni che la Pubblica Amministrazione deve svolgere.

Il richiedente deve conservare il predetto rapporto congiuntamente al libretto di impianto (impianto autonomo) o di centrale (impianto condominiale). Su questi libretti, che costituiscono una sorta di "carta di identità"dell’impianto di riscaldamento, vengono annotati anche i risultati delle ispezioni svolte dalla Pubblica Amministrazione.

3. Servizio di accertamento e ispezione svolto dalla Pubblica Amministrazione

Le Province e i Comuni, con il coordinamento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, svolgono gli accertamenti e le ispezioni finalizzati al rispetto delle norme per l’efficienza energetica nell’esercizio e manutenzione degli impianti di riscaldamento.

Le predette Amministrazioni possono delegare l’operatività delle predette attività a enti e organismi esterni qualificati.

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