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Difficoltà nell’autoconvocazione da parte dei condomini

Difficoltà nell’autoconvocazione da parte dei condomini

Avv. Alessandro Gallucci scrive…

Quando i condòmini possono autoconvocare un’assemblea di condominio?
Tre le ipotesi:

a) quando non c’è amministratore (art. 66, secondo comma, disp. att. c.c.);
b) quando l’amministratore debba intendersi decaduto d’ufficio dall’incarico nelle ipotesi individuate dall’art. 71-bis disp. att. c.c. (in sostanza nel caso di perdita di requisiti di onorabilità per l’esercizio dell’attività);
c) quando almeno due condòmini in rappresentanza di un sesto del valore millesimale dell’edificio abbiano chiesto all’amministratore la convocazione dell’assemblea e questi non abbia provveduto ad indire assemblea entro 10 giorni dalla suddetta richiesta (art. 66, terzo comma, disp. att. c.c.).

Sulla carta tutto semplice, eppure non mancano, sovente, difficoltà pratiche all’apparenza insormontabili.

Come vedremo qui di seguito, d’insormontabile non c’è nulla, al massimo ci sono ricerche non poco costose.

Partiamo dal primo accorgimento utile: farsi consegnare dall’amministratore, periodicamente, copia dell’anagrafe condominiale. Egli deve darne copia su richiesta (con spese a carico del richiedente) e deve sempre consentirne la visione, previo appuntamento, nei giorni indicati al momento dell’assunzione e/o del rinnovo dell’incarico (art. 1129, secondo comma, c.c.).

Riforma del condominio: che cosa cambia per l’amministrare qualora fosse approvata?

Qualora l’amministratore non facesse prendere visione o estrarre copia di tale registro sarebbe possibile domandarne la revoca al Tribunale competente (quello del circondario nel quale è ubicato l’immobile).

Sebbene si possa domandare di consultare il registro di anagrafe in concomitanza della richiesta, non evasa, di convocazione dell’assemblea (ipotesi di cui alla lett. c) ) è bene non attendere tale momento per evitare sgradevoli ostacoli dell’amministratore stesso.

Lo scopo di tale consultazione è evidente: conoscere con esattezza tutti i condòmini e gli indirizzi cui inviare l’avviso di convocazione.

Specie nelle compagini medio-grandi o in quelle ubicate il località turistiche, non sempre è semplice risalire ai proprietari.

E se non c’è l’amministratore o comunque non c’è l’anagrafe condominiale? A parte le eventuali inadempienze del mandatario (la tenuta del registro di anagrafe è un obbligo il cui inadempimento è punibile con la revoca giudiziale), il problema è la corretta individuazione delle persona da convocare.

Un’assemblea autoconvocata per la quale uno dei condòmini non è stato avvisato è invalida al pari di quella viziata per omessa convocazione da parte dell’amministratore.

Ed allora? Senza anagrafe e senza molte possibilità di reperire informazioni dai vicini, come individuare gli altri condòmini? Sembra impossibile, ma non lo è.

Con un po’ di pazienza, ma anche un po’ di denaro, si può risalire a tutti.

In primis con la ricerca più economica, quella catastale partendo dai dati della propria abitazione e quindi risalendo a quelle vicine; essa, si sa, non fornisce certezza assoluta sul nome del proprietario, ma consente di avere quanto meno un indizio da sviluppare eventualmente con una ricerca presso i pubblici registri immobiliari.

Individuato, così, il proprietario si può passare alla sua residenza e quindi ad un altro ufficio. Quale? Quello nel quale risulta essere residente il vostro vicino dalla documentazione a vostra disposizione.

Alternative a queste ricerche:

a) convocare chi si ritiene condomino (ma magari non lo è) con il rischio di vedere contestata la delibera;
b) convocare solamente i condòmini noti, con il medesimo rischio di cui al punto a);
c) lasciar perdere.
http://www.condominioweb.com/assemblea- … mini.12030

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