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Condominio: per le parti comuni energia elettrica con IVA piena

Condominio: per le parti comuni energia elettrica con IVA piena

Alla fornitura dell’energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni di un condominio costituito da appartamenti ad uso abitativo, da uffici e da autorimesse “non tutte pertinenziali alle abitazioni”, e che utilizza un unico contatore, non può essere applicata l’aliquota IVA agevolata del 10 per cento, dovendo trovare invece applicazione l’aliquota ordinaria del 22 per cento.

Non è infatti possibile ripartire oggettivamente i consumi di energia elettrica tra quelli destinati agli usi domestici agevolati e quelli destinati ai consumi non agevolati. L’indicazione arriva dall’Agenzia delle Entrate – DRE Lombardia, con la nota prot. 904-492/2015.

Il n. 103 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 prevede l’IVA ad aliquota agevolata del 10% per l’energia elettrica per uso domestico.

Per quanto riguarda la locuzione “uso domestico”, l’Agenzia delle Entrate ha già avuto modo di chiarire che:

– “si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, quali consumatori finali, impiegano […] l’energia elettrica […] nella propria abitazione, a carattere familiare o collettivo, e non utilizzano i citati prodotti nell’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi, rilevanti ai fini IVA, anche se in regime di esenzione. […] anche negli impieghi diretti a soddisfare i fabbisogni di ambienti […] che ospitano collettività, si ravvisa “l’uso domestico” dei prodotti in esame da parte degli enti gestori, sempreché questi ultimi nell’ambito di tali strutture non svolgano attività verso corrispettivi rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”;

– “nei casi di utenze ad utilizzazione promiscua […] ove non sia in sostanza possibile determinare la parte impiegata negli usi domestici agevolati per mancanza di distinti contatori, l’imposta non può che rendersi applicabile con l’aliquota ordinaria sull’intera fornitura, per il principio di ordine generale in base al quale la disciplina ordinaria può essere derogata da quella speciale nell’ipotesi in cui siano individuati i presupposti previsti da quest’ultima”;

– “non si ravvisa l’uso domestico nelle somministrazioni predette, dirette a soddisfare i bisogni di ambienti destinati ad uffici, sia pubblici che privati, essendo tali strutture prive del requisito della residenzialità”.

Alla luce di ciò, la DRE Lombardia (nota prot. 904-492/2015 ) ha precisato che – con riferimento ad un condominio costituito da appartamenti ad uso abitativo (per la maggior parte), da uffici e da autorimesse “non tutte pertinenziali alle abitazioni”, che utilizza un unico contatore per la fornitura dell’energia elettrica per le parti comuni (ascensori, illuminazione comune, cancello elettrico, citofono) – non è possibile ripartire oggettivamente i consumi di energia elettrica tra quelli destinati agli usi domestici agevolati e quelli destinati ai consumi non agevolati.

Con la conseguenza che alla fornitura dell’energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni del condominio è correttamente applicabile l’IVA ad aliquota ordinaria del 22%

http://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva … -iva-piena

 

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