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Obbligo installazione contatori acqua di ripartizione nei condomini

Il D.P.C.M. 4 marzo 1996 – Disposizioni in materia di risorse idriche (In GU 14 marzo 1996, n. 62, S.O.) impone l’obbligo, ad ogni singola unità abitativa, di installare dei contatori di ripartizione del consumo dell’acqua.

*La legge n° 36 del 5 Gennaio 1994 è stata abrogata e superata con D.L. n° 152 del 3 Aprile 2006 dove si rafforza quanto detto, allargando tale obbligo anche alle attività produttive e terziarie.

Ogni condomino può, dunque, far imporre, a tutti gli altri condomini,l’istallazione dei medesimi, se non amichevolmente, in assemblea, anche a mezzo di ordinanza del Giudice di Pace competente nella materia.

L’ installazione dei suddetti contatori può costituire non solo un risparmio idrico ma anche ovvierebbe ai continui abusi, e conseguenti litigi, che scaturiscono per la ripartizione delle spese.

Ad oggi, nei condomini, infatti, la suddetta ripartizione delle spese avviene in base al valore millesimale dell’appartamento o in base al numero dei residenti in ogni singolo appartamento.

Ma queste non risultano essere le soluzioni ideali, in quanto nessuno si sente costretto a risparmiare l’acqua, spinti dall’idea che tanto la spesa, sarà ripartita tra tutti.

Inoltre occorre sottolineare che anche il codice civile prevede che la ripartizione in questione debba avvenire sull’effettivo consumo di ogni singola unità immobiliare e Solo un regolamento contrattuale da tutti sottoscritto al momento del rogito, può porre deroghe alla procedura appena indicata.

8.2.8. Misurazione.

La misurazione dei volumi consegnati all’utente si effettua, di regola, al punto di consegna, mediante contatori, rispondenti ai requisiti fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854, recepente la direttiva comunitaria n. 75/33. Là dove esistono consegne a bocca tarata o contatori non rispondenti, deve essere programmata l’installazione di contatori a norma.

In relazione a quanto disposto dall’articolo 5, comma 1, lettera c), della legge *5 gennaio 1994, n. 36, dove attualmente la consegna e la misurazione sono effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata, a cura e spese dell’utente, tramite l’installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa.

*La legge n° 36 del 5 Gennaio 1994 è stata abrogata e superata con D.L. n° 152 del 3 Aprile 2006 dove si rafforza quanto detto, allargando tale obbligo anche alle attività produttive e terziarie.

In particolare:
Art. 146. Risparmio idrico (D.Lgs n.152/2006)
f) installare contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
Fonte

http://www.condominioweb.com/contatore- … z3qWRaaMTu

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