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Condominio escluso dalla responsabilità solidale

Condominio escluso dalla responsabilità solidale

Con una recente circolare (si vedano allegato) l’Agenzia delle Entrare interviene nuovamente sulla problematica relativa alle disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore.

La nuova circolare rappresenta una integrazione di chiarimenti forniti alla precedente circolare n. 40/2012. Torna, infatti, ad occuparsi dell’esatta interpretazione delle disposizioni contenute nell’articolo 13-ter del Decreto-legge n. 83/2012 (c.d. "decreto crescita" conv. dalla legge n. 134/2012), che hanno modificato, a decorrere dal 12 agosto 2012, la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi.

La precisazione della Agenzia delle Entrate

Nella tanto attesa circolare l’Agenzia precisa che:
che la norma non trova applicazione per le tipologie contrattuali diverse dal contratto d’appalto di opere e servizi (art.1655 del Codice Civile), quali, tra l’altro, il contratto d’opera e le forniture di beni;
si applica in relazione ai contratti d’appalto e subappalto, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti, e non solo per il settore edile.

Per tali motivi restano esclusi, per espressa previsione normativa:
le persone fisiche non soggetti Iva, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Dpr 633/1972;
le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del Dlgs 163/2006;
il "condominio", in quanto tale figura non è compresa fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del Tuir.

I dubbi irrisolti Se da un lato con questa interpretazione si sono risolti i principali dubbi interpretativi permangono alcune difficoltà operative.
aspetto temporale: un contratto di appalto anteriore al 12 agosto 2012, a cui segue la stipula di un eventuale contratto di subappalto successivamente al 12 agosto 2012, è soggetto o meno alle nuove norme?
“zona grigia”: nel definire l’ambito soggettivo, l’Amministrazione Finanziaria, nella sua circolare non chiarisce espressamente i motivi di esclusione di determinati soggetti, in quanto non viene definito il comportamento da adottare per il subappaltatore/appaltatore nel caso in cui il primo soggetto sia escluso, perché privato, condominio o stazione appaltante, limitandosi a ricordare che il condominio, non è compresa fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del Tuir.

Di seguito segnalo il testo della circolare:
http://portale.aziendacondominio.it/Upl … ppalti.pdf

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