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Condominio e banda ultra larga: le novità

Condominio e banda larga

Condominio e banda larga

L’ art. 8 del d.lgs. 2016, in materia di “Infrastrutturazione fisica interna all’edificio ed accesso”, dopo il comma 4, comprende  il seguente “4-bis” a norma del quale “I lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne ed esterne all’edificio predisposte per le reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, volte a portare la rete sino alla sede dell’abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all’ articolo 1135 del codice civile.
Questa disposizione non si applica agli immobili tutelati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Pertanto la legge da il potere all’ amministratore di procedere in autonomia a firmare il contratto per istallare le reti di comunicazione elettronica a banda ultra larga, senza la preventiva autorizzazione da parte dell’ assemblea.
Questo avviene attraverso l’equiparazione dei lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture in fibra ottica, interne ed esterne all’edificio, ai lavori di manutenzione straordinaria urgente come disciplinato dal codice civile.
A giudizio del legislatore ciò avrà conseguenze positive in termini di costi e velocità di intervento.
Con l’equiparazione agli interventi di manutenzione straordinaria ed urgente, i lavori indispensabili per realizzare infrastrutture interne ed esterne all’edificio e per portare internet a banda ultralarga fino alla sede dell’abbonato, potranno essere ordinati direttamente dall’amministratore del condominio bypassando il placet dell’assemblea condominiale.
…. che comunque manterrà il potere di revocare l’ amministratore alla prossima assemblea, poichè si è arrogato il diritto di imporre lavori e spese senza autorizzazione.

Condominio e lavori urgenti di manutenzione straordinaria

L’ art. 1135 c.c., infatti, autorizza l’amministratore di condominio ad ordinare lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere urgente, riferendone poi nella prima assemblea.
Il concetto di urgenza, che consente all’amministratore di decidere in autonomia l’intervento sulle parti comune dell’edificio, come suggerisce la stessa parola, deve estrinsecarsi in una immediata ed impellente necessità di operare, per scongiurare una situazione di pericolo, anche solo potenziale, che potrebbe aggravarsi sensibilmente o trasformarsi in breve periodo in un grave pregiudizio per la collettività condominiale.
Questa fattispecie, a giudizio di chi scrive, non è compresa tra le necessità di installare nuove infrastrutture in fibra ottica.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione (sent. n. 2807/2017), qualora l’amministratore, avvalendosi dei poteri di cui all’art. 1135, comma 2, c.c., abbia assunto l’iniziativa di compiere opere di manutenzione straordinaria caratterizzate dall’urgenza, ove questa effettivamente ricorra ed egli abbia speso, nei confronti dei terzi, il nome del condominio, quest’ultimo deve ritenersi validamente rappresentato e l’obbligazione è direttamente riferibile al condominio.
Laddove invece i lavori eseguiti da terzi su disposizione dell’amministratore non posseggano il requisito dell’urgenza, il relativo rapporto obbligatorio non è riferibile al condominio, trattandosi di atto posto in essere dell’amministratore al di fuori delle sue attribuzioni, attesa la rilevanza “esterna” delle disposizioni di cui agli artt. 1130 e 1135 comma 2 c.c.

Banda larga: autorizzazione entro 90 giorni

Il d.d.l. di conversione del D.L. semplificazioni, sempre a modifica del d.lgs. n. 33/2016, ha altresì semplificato le procedure per il rilascio di autorizzazioni per l’installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, in deroga a quanto previsto dall’art. 22, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
L’autorizzazione prevista, relativa agli interventi in materia di edilizia pubblica e privata, ivi compresi gli interventi sui beni di cui all’articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo d.lgs. n. 42/2004, è rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza a condizione che detta richiesta sia corredata di idonea e completa documentazione tecnica.

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