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Vendita nuda proprietà, le spese rimangono al residente

La sentenza della Corte di Cassazione n. 6877 del 24 marzo 2014 ha affrontato l’argomento nell’ambito degli edifici in condominio e con specifico riferimento alla ripartizione delle spese condominiali, stabilendo che il condomino che vende l’appartamento, conservando per sé il diritto di abitazione, rimane obbligato ad adempiere tutti gli oneri relativi alla custodia, all’ amministrazione ed alla manutenzione dell’immobile ceduto, compreso l’obbligo di pagare le spese condominiali.

Al nudo proprietario, invece, spettano le sole spese straordinarie nei limiti di cui all’art. 1005 c.c.

Non è il nudo proprietario, dunque, ma il venditore che rimane a vivere in condominio a dover pagare le spese condominiali. L’atto di costituzione del diritto di abitazione intervenuto tra le parti – precisa la Corte – è opponibile al Condominio anche in assenza di trascrizione nei registri immobiliari. Ai fini dell’opponibilità è sufficiente la comunicazione dell’atto predetto effettuata dal venditore.

Il diritto di abitazione conferisce al titolare il diritto di abitare in un immobile di cui non è proprietario. Non è né cedibile né trasmissibile per successione (art. 776 c.c.) e dura fine alla morte del titolare o all’uscita di quest’ultimo dall’immobile per trasferirsi altrove. Ha una disciplina simile a quella dell’usufrutto, di cui costituisce una specie. Se ne differenzia per il contenuto (il diritto d’abitazione conferisce unicamente l’uso dell’immobile per abitarci, mentre l’usufrutto attribuisce il pieno ed esclusivo godimento del bene) e per i poteri di disposizione (il diritto di abitazione, come detto, è incedibile e intrasmissibile, mentre l’usufrutto è cedibile a terzi (art. 758 c.c.).

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