Go to Top

Telecamera condominiale, a quali condizioni?

Telecamera condominiale, a quali condizioni?

Avv. Roberto Visciola scrive…

Gent.mo Avvocato,

Firenze mi sembra stia diventando una città sempre meno sicura, con sensibile aumento di furti. Vorrei dunque installare nel mio Condominio una videocamera di sorveglianza. Si può fare e a quali condizioni? Quale maggioranza è richiesta in sede di assemblea condominiale?

Gentile Signora,

per quanto attiene all’installazione di sistemi di videosorveglianza per fini suoi personali e per controllare aree di sua proprietà, lei potrà procedervi autonomamente, non essendo richieste autorizzazioni assembleari, né cartelli che ne segnalino la presenza. Dovrà però aver cura – per non rischiare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata – che il sistema di videosorveglianza sia installato in maniera tale che l’obiettivo della telecamera riprenda esclusivamente lo spazio privato e non tutto il pianerottolo o la strada, ovvero il proprio posto auto e non tutto il garage.

Laddove invece si voglia installare un sistema di videosorveglianza per controllare le aree comuni del condominio e non esclusivamente le aree private, devono essere rispettate tutte le misure e le precauzioni previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante della privacy in tema di videosorveglianza.

Le telecamere, ad esempio, devono essere segnalate con appositi cartelli e devono riprendere solo le aree comuni da controllare (es: portone di accesso, area garage…), evitando la ripresa di luoghi circostanti; le registrazioni possono essere conservate per un periodo limitato tendenzialmente non superiore alle 24-48 ore; i dati raccolti devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento).

Anche i moderni videocitofoni, così come altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, possono talvolta essere equiparati ai sistemi di videosorveglianza.

Da un punto di vista del quorum deliberativo, la riforma del condominio ha finalmente sanato un vuoto normativo più volte segnalato dallo stesso Garante della privacy: il nuovo art. 1122-ter del codice civile – articolo aggiunto dall’art. 7, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220 – prevede che le deliberazioni concernenti l’installazione di sistemi di videosorveglianza sulle parti comuni dell’edificio possano essere approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136 c.c., ovvero con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore (i cosiddetti millesimi) dell’edificio.
http://www.nove.firenze.it/sicurezza-se … izioni.htm

Lascia un commento