Go to Top

Sconto 55% irpef per lavori straordinari

Sconto 55% per lavori straordinari

Sono agevolabili gli interventi cosiddetti “di riqualificazione globale”, rivolti ad ottenere la riqualificazione energetica dell’ intero edificio, il che si consegue se l’ indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale è inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nelle tabelle dell’ allegato C del decreto 19 febbraio 2007.

Per questa tipologia di intervento, la norma prevede che il limite massimo della detrazione sia pari a 100.000€.
Il decreto non fa riferimento alle spese agevolabili sulle quali deve essere applicata la detrazione del 55%, ritenendo detraibili tutte le spese effettuate che consentano all’ intervento di raggiungere l’ indice di prestazione energetica.

Per gli interventi che conseguano tale indice di prestazione energetica, non vengono indicate espressamente le sepese agevolabili proprio perchè la normativa pone l’ accento sul risultato da raggiungere in termini di risparmio energetico, che può essere oittenuto con una pluralità di interventi.
In particolare, l’ indice predeterminato di fabbisogno energetico da conseguire deve essere riferito all’ intero edificio, e non alle singole unità che lo compongono.

Ne deriva che l’ obiettivo di risparmio energetico è realizzabile anche attraverso le opere specificate nel decreto del 19 febbraio 2007 per altri tipi di intervento.
Sia che si tratti di un insieme di interventi per i quali siano previsti limiti di detrazione differenti (30.000€ o 60.000€), sia che si tratti di un unico intervento, il raggiungimento dell’ obiettivo di risparmio energetico indicato nell’ Allegato C del Dm 19 febbraio 2007 permette al contribuente di fruire della detrazione nel limite massimo di 100.000€.

Tuttavia, ricorrendo questa ipotesi, il beneficio spettante per i singoli interventi non potrà aggiungersi a quello relativo ai lavori globali di riqualificazione energetica.

Questo limite opera per tutti gli interventi relativi alla climatizzazione invernale degli edifici.
Per l’ istallazione di pannelli solari, invece, è stabilità una valutazione autonoma , poichè la finalità dell’ intervento non è la climatizzazione invernale, ma la produzione di acqua calda.
Pertanto, nel caso di interventi volti alla climatizzazione invernale (quali ad esempio interventi sulle strutture opache verticali, istallazione di infissi o istallazione di caldaie a condensazione), le quali raggiungano la riqualificazione energetica di cui all’ allegato C del decreto attuativo, e di contestuale istallazione di pannelli solari, la detrazione specificatamente prevista per queta tipologia di intervento (60.000€), si può aggiungere a quella per la riqualificazione globale (detrazione totale pari a 60.000€ più 100.000€).

Ai sensi dell’ articolo 1, comma 345 della legge 296/2006, sono agevolabili gli interventi sull’ involucro dell’ edificio, riguardanti le strutture opache verticali, le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e le finestre, comprensive di infissi, che consentano di ottenere una riduzione della trasmittanza termica delle strutture componeneti l’ involucro edilizio, in base ai valori contenuti nella tabella dell’ allegato D del decreto attuativo (valori espressi in W/m2K un base alla zona climatica in cui è sito l’ edificio).
La norma ha previsto, per questa categoria di interventi, in limite massimo di detrazione in misura di 60.000€.
L’ articolo 1, comma 3, del citato decreto 19 febbraio, ha chiarito che, per interventi sull’ involucro degli edifici esistenti, si intendono gli interventi su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti, o su unità immobiliari di edifici esistenti, riguardanti le strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’ interno e verso vani inon riscaldati, i quali rispettano i requisiti di trasmittanza termica indicati nella citata tabella dell’ allegato D dello stesso decreto.

La legge prevede l’ applicazione dei benefici anche per gli interventi eseguiti sulle strutture opache orizzontali di edifici o parti di edifici (coperture e pavimenti).

Tuttavia, questi interventi non sono stati richiamati dal decreto del 19 febbraio, a causa di un errore nell’ indicazione dei requisiti di riduzione della trasmittanza termica U, riportati nella tabella allegata alla legge 296/2006.

Per questo motivo, nella citata circolare 36/E/2007, si è precisato che la detrazione specifica per gli interventi sulle strutture opache orizzantali non è ancora operativa.
Tuttavia, tali lavori sono agevolabili nel caso in cui venga raggiunto l’ obiettivo di prestazione energetica (la cosiddetta riqualificzzione globale), ai sensi dell’ articolo 1, comma 344, legge 296/2006.

Agenzia delle Entrate – Circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008:
Detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie e del 55% per il risparmio energetico

La circolare precisa che :

-A partire dal 1° gennaio 2008, non e’ piu’ richiesta l’indicazione del costo della manodopera in fattura onde fruire dell’aliquota IVA ridotta al 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle abitazioni, rendendosi necessario l`adempimento di tale obbligo unicamente ai fini del riconoscimento della detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie (art.1, commi 17-19, della legge 244/2007)».

-In relazione alla detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (art.1, commi 20-24, della legge 244/2007), è stato chiarito che è possibile rateizzare la detrazione da tre a dieci quote annuali di pari importo, a scelta del contribuente, all’atto della prima detrazione, unicamente per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008, mentre per le spese effettuate nel corso del 2007 i contribuenti interessati dovranno necessariamente ripartire la detrazione in tre rate annuali in sede di dichiarazione dei redditi;
E’ prevista l’esclusione dall’obbligo di invio dell’attestato di qualificazione energetica o di certificazione energetica in caso di sostituzione delle finestre e per l’installazione dei pannelli solari a partire dal 1° gennaio 2008, mentre resta confermato l’obbligo di inviare tale documentazione per gli interventi effettuati nel corso del 2007.

Lascia un commento