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Ripartizione spese per impianto ascensore

La spesa descritta attiene alle spese straordinarie.

Fino ad un apposita sentenza o lodo arbitrale, tendenzialmente il regolamento prevale.

Tuttavia la giurisprudenza e la prassi è molto incerta e non esistono in materia pareri definitivi.

Pertanto, al fine di dare degli orientamenti di qualità, di seguito scrivo il criterio di divisione che preferisco, indicato nel regolamento tipo 1934 della federazione Nazionale Proprietà Edilizia, e che propongo per la Community AziendaCondomìnio:

Le spese per l’ impianto, la manutenzione ordinaria e straordinaria e di esercizio dell’ ascensore vanno ripartite in proporzione all’ altezza dei piani, se i piani hanno lo stesso valore; in proporzione sia dell’ altezza che del valore, se il valore dei piani è diverso, in misura di 6/10 in proporzione all’ altezza e 4/10 in proporzione al valore di ciascun piano.

Tra le varie unità dello stesso piano, la spesa va divisa in proporzione al valore.

Se un appartamento resta disabitato per oltre 4 mesi, è consentito lo sgravio temporaneo della sola spesa di energia elettrica; la quota dei comproprietari di unità destinate ad ufficio professionale o commerciale va aumentata di 1/4, riducendosi in proporzione quella degli altri condòmini.

A questo metodo, un po’ complicato ma tendenzialmente condivisibile, si può preferire il classico criterio misto (metà in ragione dell’ altezza e metà in ragione del valore, applicato in analogia all’ art. 1124 del Codice Civile, e ritenuto valido in più occasioni dalla cassazione, sentenze n. 3514 del 25/10/1969 e n. 5479 del 16/5/1991.
Questo criterio ha il vantaggio di essere semplice e chiaro, anche se paga questa caratteristica con una certa “rozzezza”.

E’ opportuno che l’ assemblea decida un proprio metodo, lo sottoscriva all’ unanimità, e lo tenga agli atti, per farlo applicare in modo chiaro e semplice all’ amministratore di condomìnio protempore.

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