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Re: LEGGE 449/97 AGGIORNATO CON LEGGE 388/2000

Nuova ritenuta fiscale 10%; novità legge fiscale 2010

È confermato che, a decorrere dall’1.7.2010, la banca o la Posta è tenuta ad operare una
ritenuta del 10% a titolo di acconto, all’atto dell’accreditamento al beneficiario, in presenza di
un pagamento con bonifico bancario o postale da parte di soggetti che per la spesa sostenuta
beneficiano di una deduzione o una detrazione d’imposta.
Si evidenzia che con il Provvedimento 30.6.2010 e la Circolare 28.6.2010, n. 40/E, l’Agenzia delle
Entrate ha definito l’ambito di applicazione di tale disposizione.

Procedura

Chi effettua il bonifico per beneficiare del 36% o 55% sa che deve richiedere alla banca o a Poste Italiane di utilizzare la procedura specifica, finalizzata a segnalare all’ Agenzia delle Entrate l’ intervenuto pagamento.

Allo sportello bancario, deve essere richiesto un modulo speciale , e molti istituti hanno introdotto anche modelli speciali per i bonifici disposti on line.

Se si tratta di un privato, nulla cambia rispetto al passato.

Se invece si tratta di un soggetto chiamato a fungere da sostituto di imposta si deve fare attenzione, perchè il pagamento per ottenere la detrazione dell’ imposta (con conseguente obbligo dell’ istituto di applicare la ritenuta del 10%), neutralizza le altre ritenute, anche se esposte in fattura.

Con questa procedura, con la circolare n. 40/E si è voluto evitare il sommarsi di più trattenute (…bontà loro!).

Pertanto niente ritenuta del 4% o del 20%!

E’ importante che tutti i soggetti coinvolti, come gli amministratori di condominio, tengano conto di questo aspetto già al momento della redazione della fattura, così da non ritrovarsi ad applicare una ritenuta non dovuta.

Invece, nel caso l’ impresa che paga una prestazione professionale epr fruire della detrazione del 55%, è necessario ricordare che questi pagamenti non sono soggetti alla procedura specifica del bonifico. In questa situazione specifica, quindi, rimane la ritenuta del 20% e non si applica quella del 10%.

Ruolo delle banche

La banca del beneficiario (ossia di chi riceve i soldi), è tenuta ad effettuare la ritenuta (con obbligo di rivalsa), versarla all’ erario, certificare al sostituito e dichiarare l’ operazione nel proprio modello 770.

Poichè la banca in questione non conosce nulla dell’ operazione, a parte l’ importo e il nome del beneficiario, l’ Agenzia delle Entrate ha semplificato i calcoli richiedendo di applicare il 10% dopo aver scorporato la somma pagata del 20% (ciò anche se l’ aliquota IVA applicata potrebbe essere diversa dal 20%).

La base su cui operare la trattenuta è data pertanto dall’ importo erogato diviso per 1,20; ciò significa in altre parole che la ritenuta fiscale effettiva è pari al 8,33% della somma versata al committente.

Il soggetto beneficiario del pagamento riceverà la somma decurtata della ritenuta; ossia il 91,67% di quanto versato dal committente.

I dubbi

Per le prestazioni professionali la ritenuta fiscale, di fatto, si applica anche sul contributo integrativo, che non costituisce reddito imponibile per il professionista.

Allo stesso modo, la ritenuta fiscale del 10% finisce per applicarsi anche quando in fattura sono state indicate spese anticipate in nome e per conto del cliente, caparre, depositi cauzionali, e altre somme che non hanno rilievo reddituale.

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