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Proprietà degli impianti per l’ acqua

Ai sensi dell’art. 1117 c.c., gli impianti per l’acqua, per il gas e per l’energia elettrica sono oggetto di proprietà comune fino al loro punto di diramazione ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini.

Al fine di stabilire la proprietà delle condutture e delle tubazioni che si diramano attraverso l’edificio, più che alla collocazione fisica delle stesse bisogna aver riguardo alla funzione che esse svolgono ed al servizio che esse forniscono.

Così, se la parte diramata svolge una funzione comune o assolve ad un servizio dal quale traggono beneficio più unità abitative, anche se essa è situata in una porzione dell’edificio di proprietà esclusiva, sarà attratta nel regime della proprietà comune (SFORZA).

Pertanto se la villetta ha l’ accesso indipendente, ed usufruisce soltanto dell’ allaccio comune dell’ acqua potabile, allora non fa parte del condominio.

In questo caso consiglio di installare il tuo privato contatore dell’ acqua, e di metterti d’ accordo con l’ amministratore per il pagamento del consumo.

D’ altra parte è da approfondire la spesa condominiale che è attribuita, la quale è sicuramente il prodotto di una delibera di assemblea che ha approvato un rendiconto preventivo.

Pertanto si dovrebbe leggere con attenzione il rendiconto approvato e il verbale di assemblea che possono far capire meglio l’ origine della spesa condominiale attribuita.

 

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