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Poteri pesanti per l’ amministratore di condominio

L’amministratore di condominio resta uno dei cardini della riforma ma, nonostante importanti correttivi al testo uscito dal Senato, rimangono alcuni punti critici, soprattutto sul delicato fronte dei poteri di rappresentanza.

Lascia perplessi il disposto dell’articolo 12, dedicato all’attuazione delle delibere con le quali si siano decise innovazioni, nonché alla «materia di atti di alienazione, concessione in godimento o disposizioni di beni comuni, nonché nell’esecuzione degli atti a essi relativi».

In questi casi l’amministratore rappresenterà «anche i condomini assenti o dissenzienti e ogni limite di o condizione ai poteri di rappresentanza dovrà considerarsi non apposto». L’ipotesi merita una riflessione, poiché la rappresentanza dell’amministratore risulta ancora più ampia di quella prevista dal testo licenziato dal Senato, già criticato quasi unanimemente: le cose comuni appartengono ai singoli e appare opportuno che il potere di disporne e di venderle non sia espropriato e neppure eccessivamente compresso.

Del resto, in tema di divisione il nuovo testo impone l’applicazione dell’articolo 1111 del Codice civile, che prevede la partecipazione di ciascun condomino alla lite giudiziale.
Risulta davvero squilibrato che per dividere le parti comuni si debba instaurare una controversia tra tutti i condomini, mentre per la vendita l’amministratore rappresenti senza limiti anche assenti e dissenzienti.

Sono invece da valutarsi positivamente le disposizioni introdotte per agevolare l’applicazione della conciliazione obbligatoria anche nel campo condominiale.
È stato precisato di quali controversie debba trattarsi, specificando che sono comprese le liti nelle quali sia parte il condominio.

Si è previsto l’obbligo di rivolgersi a un organismo di conciliazione con sede dove è ubicato il condominio; il mediatore potrà concedere i termini necessari affinché l’assemblea si pronunci. In sede di discussione ulteriore, in commissione o in aula, sarebbe opportuno che venga introdotto l’onere della parte istante di precisare adeguatamente il proprio punto di vista, così da agevolare un reale confronto finalizzato al raggiungimento del l’accordo. E che venga indicato un periodo transitorio per l’applicazione delle nuove regole, attualmente non previsto.
Tratto da http://www.casa24.ilsole24ore.com/art/c … fromSearch

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