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Poteri dell’ assemblea

L’ Assemblea è l’ organo sovrano delle decisioni comuni per ciò che riguarda l’ ente condomìnio.

Il modello di organizzazione aziendale, il modello di rendiconto da utilizzare, i fornitori da riconoscere, il numero di amministratori, il loro compenso e le loro funzioni, sono di competenza dell’ assemblea, che esercita questo potere mediante le delibere assunte nel rispetto delle norme previste dal codice civile ed, eventualmente, delle norme concordate all’ unanimità del regolamento contrattuale.

Poteri dell’ assemblea

Negli edifici con più di 4 condòmini all’ assemblea competono tutti i poteri e le attività che pr legge o regolamento non sono di competenza dell’ amministratore.

Di seguito si espongono i diversi poteri dell’ assemblea:

a) Nomina, conferma e revoca dell’ amministratore in carica;
b) Determinazione del compenso, inquadramento e definizione dei poteri amministrativi, eventuale divisione dei poteri tra diversi amministratori.
c) Approvazione del preventivo di spese occorrenti durante l’ esercizio amministrativo, e ripartizione delle stesse fra i condòmini;
d) Approvazione del rendiconto consuntivo della gestione e decisione del reimpiego dell’ eventuale residuo attivo;
e) Delibera di opere di manutenzione straordinaria e, se necessario, delibera di costituzione del fondo necessario;
f) Approvazione dei lavori straordinari urgenti ordinati dall’ amministratore senza precedente autorizzazione dell’ assemblea;
g) Decisione di resistenza o acquiescenza rispetto alle liti attive o passive che esorbitano dalle attribuzioni riconosciute dalla legge o dal regolamento di condomìnio all’ amministratore;
h) Ricostruzione dell’ edificio, quando sia perito meno di un quarto di esso;
i) Innovazioni dirette al miglior godimento delle parti comuni;
l) Deliberazioni del caso, quando, mancando per qualsiasi motivo l’ amministratore di condomìnio, chi intende iniziare o proseguire una lite contro il condomìnio provochi la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’ art. 80 del codice di procedura civile, il quale deve convocare l’ assemblea per avere istruzioni circa la condotta della lite;
m) Scioglimento del condomìnio.

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