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per gli amministratori l’obbligo di andare a scuola

Per gli amministratori l’obbligo di andare a scuola
Dovranno frequentare corsi di aggiornamento e niente precedenti penali

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ROMA – La riforma cambia fino quasi a stravolgere la figura e la personalità giuridica degli amministratori di condominio. Una delle principali novità riguarda il fatto che l’amministratore diventa obbligatorio quando in uno stabile ci sono più di 8 condomini. Quanto alla durata dell’incarico, la legge dice 2 anni salvo rinnovo. I requisiti per l’esercizio delle funzioni diventano più severi.

L’amministratore non deve avere precedenti penali per reati contro il patrimonio e non risultare protestato. Inoltre deve avere un diploma di scuola superiore e aver frequentato un corso di formazione specifico (a meno che non abbia svolto l’attività almeno per un anno nell’arco dei tre anni precedenti all’entrata in vigore della legge).

LA SCUOLA
Inoltre dovrà in ogni caso e senza eccezione, frequentare corsi periodici di formazione e aggiornamento professionale. Oltre ai suoi comuni obblighi (eseguire le delibere dell’assemblea, riscuotere i contributi e pagare i fornitori e il fisco ), l’amministratore è tenuto a rispettare obblighi di trasparenza sulla gestione finanziaria (informazione ai condòmini sullo stato dei pagamenti e delle pendenze). E’ inoltre tenuto a stipulare una polizza di responsabilità professionale. Al momento della nomina, l’amministratore deve specificare nel dettaglio le componenti del suo stipendio e non ha diritto ad altri compensi se non deliberati dell’assemblea. In caso di gravi irregolarità, anche un solo condomino può richiedere la convocazione dell’assemblea per la revoca il suo mandato.

IL CONTO CORRENTE
Sin dal 18 giugno, l’amministratore, pena la revoca dell’incarico, dovrà attivare ad un conto corrente intestato al condominio sul quale fare confluire tutte le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o quelle erogate per conto del condominio. La riforma impone anche la tenuta, con modalità informatizzate, del registro di contabilità su cui annotare, in ordine cronologico ed entro trenta giorni dall’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. C’è anche da mettere in ordine il registro dei verbali delle assemblee, di cui l’amministratore deve curare la tenuta.

A questo registro deve essere allegato anche il regolamento di condominio e ciò comporta per l’amministratore l’obbligo di procurarselo in versione ufficiale in modo da evitare possibili diverse interpretazioni da parte dei condomini.
http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/C … 2777.shtml

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