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Opponibilità al regolamento contrattuale

Opponibilità al regolamento non trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari

Il regolamento di condominio di tipo contrattuale predisposto dall’originario unico proprietario dell’intero edificio,ove sia stato accettato dagli iniziali acquirenti dei singoli appartamenti e regolarmente trascritto nei registri immobiliari,è opponibile ai successivi acquirenti anche non vi sia alcun accenno nel titolo d’acquisto ( Cassazione civile,sezione II,11 novembre 2002,n. 15794; Cassazione civile,sezione II,25 ottobre 2001,n. 13164).

Quello che,pertanto,rileva ai fini dell’opponibilità è la trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari che è una forma di pubblicità verificabile da chiunque,mentre l’omissione del riferimento all’interno dell’atto di acquisto è indifferente. Per tale ragione,non si ritiene sussista responsabilità da parte del venditore o del notaio.

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