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No al condizionatore rumoroso

No al condizionatore rumoroso

È condannabile penalmente per disturbo alla quiete delle persone nelle loro abitazioni chi installa condizionatori rumorosi in casa sua o nel luogo dove svolge la sua attività, anche se dei rumori si lamenti solo uno dei nuclei familiari residenti nel condominio.

La Cassazione, sezione penale, con la sentenza 28874/2013, nell’applicare questo principio, ha confermato la pronuncia emessa dal tribunale che aveva inflitto un’ammenda, con la sospensione della pena, al gestore di un centro commerciale che aveva messo dei condizionatori le cui emissioni si sentivano fino al quarto piano del condominio soprastante ed erano percepiti negli appartamenti anche a finestre chiuse.

L’imputato, a sua difesa, aveva sostenuto che non sussisteva l’elemento essenziale della fattispecie del reato previsto dall’articolo 659, comma 1, del Codice penale (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), ossia una rumorosità tale da disturbare una pluralità di persone e non i soli vicini (aspetto, quest’ultimo che, nel caso concreto, non era stato accertato).

Ma la Cassazione, nel respingere il ricorso, ha precisato che per la «la rilevanza penale della condotta produttiva di rumori» basta «l’incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo a essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare».

È poi coerente con la giurisprudenza della Corte che la condizione sia verificata allorché i rumori molesti siano provocati e si diffondano nell’ambito del condominio (si veda la sentenza 18517/2010 della Cassazione penale).

Il problema della rumorosità dei condizionatori è molto frequente in condominio.

La legge di riforma 220/2012, ha annoverato formalmente, tra le presunte parti comuni, anche i sistemi centralizzati per il condizionamento dell’aria (articolo 1117, n. 3, del Codice civile).

Nel caso di rumorosità di un impianto che superi la normale tollerabilità, in base all’articolo 844 del Codice civile, l’amministratore del condominio deve intervenire in modo da assicurarne il miglior godimento a ciascuno dei condomini.

Egli ha la legittimazione passiva dell’azione inibitoria del danneggiato prevista dal l’articolo 844 del Codice civile per fare cessare le immissioni intollerabili mentre non ha la legittimazione per l’azione di risarcimento dei danni derivanti dalle immissioni, che spetta ai proprietari delle singole unità immobiliari i cui patrimoni risultano lesi.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e- … d=Abx2DNKI

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