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Mediazione obbligatoria da domani per il condominio

Nonostante le richieste dell’Avvocatura, non ci sarà alcun rinvio del termine per le ultime due materie previste dal Legislatore

Un anno circa è passato dall’entrata in vigore della mediazione obbligatoria e mancano ormai pochi giorni anche per le ultime due materie previste dal Legislatore. Dal 20 marzo 2012, infatti, l’obbligo di esperire il tentativo di mediazione come condizione di procedibilità della domanda varrà anche per le controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti (art. 5, comma 1, e 24 del DLgs. 28/2010).
Obbligatorietà che ormai arriverà prima della decisione della Corte Costituzionale, chiamata in causa dal TAR Lazio della scorsa primavera (ordinanza 12 aprile 2011 n. 3202) e poi da altri giudici. Si veda, da ultimo, l’ordinanza del 5 dicembre 2011 n. 33 emessa dal Giudice di pace di Recco (in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 marzo 2012), che ha sollevato questione di incostituzionalità dell’art. 5 del DLgs. 28/2010 e dell’art. 16 del DM 180/2010 – in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. – perché rappresentano un “ostacolo” all’esercizio dell’azione, eliminano la tutela giudiziaria dei meno abbienti, ledono il principio di ragionevole durata del processo e creano disparità di trattamento per situazioni analoghe.

Come già rilevato in precedenza (si veda, ad esempio, “Conto alla rovescia per la mediazione completa” del 10 marzo 2012), la disciplina della mediazione di cui al DLgs. n. 28/2010 è stata oggetto di recenti interventi normativi e di prassi, rispettivamente, a modifica e a chiarimento del DLgs. n. 28/2010 e del DM n. 180/2010. Questi sembrano mirare per lo più a valorizzare e a rendere ancora più efficace dal punto di vista operativo l’istituto della mediazione nel nostro ordinamento. In questa direzione pare collocarsi il DM 145/2011 che, modificando il precedente DM 180/2010, è intervenuto principalmente su tre aspetti: formazione dei mediatori, criteri di assegnazione degli affari di mediazione e indennità spettanti agli organismi di mediazione. Si è posta allo stesso modo anche la successiva circolare interpretativa del Ministero della Giustizia del 20 dicembre 2011.

La mediazione come nuova opportunità per i professionisti

Nonostante tali provvedimenti, principalmente volti a sanare un momento di “emergenza” dell’efficienza della giustizia civile, manca ancora la piena condivisione del “sistema mediazione” da parte di alcune categorie professionali. Come noto, infatti, la scelta del Legislatore, soprattutto riguardo alla mediazione come condizione di procedibilità della domanda, ha suscitato un acceso dibattito e non è stata esente da perplessità e censure.

Da un lato, pur nella consapevolezza delle difficoltà e criticità ancora in essere, la categoria dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili ha accolto con favore l’istituto, investendo risorse e mezzi per incentivarne il ricorso e diffonderne la conoscenza. Posizione di favore anche alla luce della mediazione quale nuova opportunità per la stessa categoria e della centralità del ruolo che questa professione potrebbe assumere, soprattutto con riferimento alle controversie su questioni di carattere economico-patrimoniale e contabile, così come, d’altra parte, quello delle altre professioni intellettuali per le materie di propria competenza.

L’imminenza della completa operatività della normativa, invece, non sembra aver calmato gli animi dei componenti dell’Avvocatura, che non accettano l’estensione delle materie della mediazione obbligatoria e chiedono lo slittamento del termine. Ma – come dichiarato dal Guardasigilli, Paola Severino, all’ultimo incontro con i rappresentanti principali dell’Avvocatura – nessun rinvio ci sarà. Il Ministro, comunque, ha dato piena disponibilità ad un confronto per verificare eventuali criticità, attraverso un continuo monitoraggio sui risultati in via di applicazione pratica.

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