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LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2005 N. 20

Il mio amico Dario Hueller scrive………

Recupero sottotetti, approvata la nuova legge.

Via libera definitivo del Consiglio regionale alla nuova legge per il recupero abitativo dei sottotetti esistenti. <<La nuova legge – ha spiegato l’assessore regionale al territorio e urbanistica, Davide Boni – chiarisce definitivamente i dubbi e le difficoltà sorti dopo l’entrata in vigore della legge 12/2005 per il governo del territorio e viene incontro ai bisogni delle famiglie e degli operatori, che attendevano con urgenza le nuove norme>>.

QUANDO SI POSSONO RECUPERARE I SOTTOTETTI
Si possono recuperare, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, i sottotetti degli edifici esistenti alla data del 31 dicembre 2005, come pure quelli degli edifici autorizzati o sulla base di permesso di costruire rilasciato entro il 31 dicembre 2005 oppure di denuncia di inizio attività (D.I.A.) presentata entro il 1 dicembre 2005.

Si potranno, inoltre, recuperare i sottotetti degli edifici realizzati sulla base di permesso di costruire successivo al 31/12/2005, oppure di denuncia di inizio attività presentata dopo il primo dicembre 2005, una volta trascorsi cinque anni dalla data di conseguimento dell’agibilità, anche per silenzio-assenso. In ogni caso il recupero sarà possibile solo in edifici destinati a residenza per almeno il 25% della superficie lorda di pavimento (s.l.p.) complessiva.

DISCIPLINA GENERALE DEGLI INTERVENTI
L’intervento di recupero abitativo dei sottotetti esistenti è equiparato per legge alla ristrutturazione edilizia e può avvenire in deroga agli strumenti della pianificazione comunale vigenti e adottati. Occorre rispettare, in ogni caso, quanto previsto dai predetti strumenti per quanto riguarda l’obbligo degli spazi a parcheggio, se l’intervento di recupero è finalizzato a realizzare nuove unità immobiliari. Il reperimento dei parcheggi per le nuove unità immobiliari deve rispettare la normativa comunale, garantendo comunque il minimo previsto dalla disciplina regionale (1 mq ogni 10 mc, fino ad un massimo di 25 mq per ogni unità immobiliare) in materia di recupero dei sottotetti esistenti.

Qualora non vi siano sufficienti spazi a parcheggio si deve versare in alternativa al Comune una somma pari al costo base di costruzione del posto auto stesso; una fattispecie dalla quale si è esentati nelle ipotesi previste dalla stessa disciplina regionale (interventi realizzati in immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, di consorzi di comuni o enti pubblici preposti alla realizzazione di tale tipologia di alloggi).

Per gli interventi di recupero dei sottotetti si deve versare un contributo di costruzione, calcolato in base alle tariffe comunali per le nuove costruzioni, sul quale i Comuni hanno facoltà di applicare una maggiorazione del 20%. I progetti di recupero dei sottotetti esistenti devono essere sottoposti a esame di impatto paesistico come previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale.

La destinazione d’uso dei sottotetti (anche quelli recuperati ai sensi della L.R. 15/96) non può essere cambiata nei 10 anni successivi al conseguimento dell’agibilità. I Comuni potranno individuare zone del proprio territorio o singoli edifici in cui non sarà possibile applicare le deroghe previste dai piani urbanistici vigenti. I nuovi Piani di Governo del Territorio (PGT) disciplineranno in via definitiva le modalità di recupero abitativo dei sottotetti.

T.

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