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Lastrico solare, ripartizione delle spese

Lastrico solare, ripartizione delle spese

Le spese di riparazione e manutenzione del lastrico solare di proprietà comune fanno carico a tutti i condòmini, in proporzione ai millesimi di proprietà (art. 1123, 1° co., c.c.). In giurisprudenza si è precisato che tali spese comprendono non solo le opere in muratura e di impermeabilizzazione funzionali ad evitare le infiltrazioni di acqua piovana e ad assicurare la resistenza all’eventuale calpestio, ma anche tutte quelle riguardanti il solaio di sostegno dello strato superiore, al quale, perciò, ai fini della ripartizione delle spese, non si applica l’art. 1125 c.c., bensì l’art. 1123 c.c.

Qualora nell’edificio vi siano più lastrici solari e le opere di riparazione riguardino taluno soltanto di questi lastrici, le spese relative sono sopportate, ai sensi dell’art. 1123, ult. co., c.c., dai soli condòmini le cui proprietà esclusive si trovino nella proiezione verso il basso dei lati del lastrico da riparare. Analogo criterio opera nell’ipotesi in cui il lastrico solare copra una parte soltanto dell’edificio.

Vanno ripartite, invece, secondo il criterio di cui all’art. 1126 c.c., salva diversa previsione del regolamento di condominio, le spese relative al lastrico solare di uso esclusivo: tali spese fanno carico per 1/3 ai condòmini utilizzatori e per i restanti 2/3 a tutti i condòmini dell’edificio o della parte di edificio cui il lastrico serva, in proporzione al valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.

Colui il quale, oltre ad avere l’uso esclusivo del lastrico solare, sia anche proprietario di una sottostante unità immobiliare, è tenuto ad una doppia contribuzione: egli, infatti, oltre a farsi carico del primo terzo di spesa, quale utilizzatore esclusivo del lastrico, deve anche partecipare, in proporzione al valore millesimale della propria unità immobiliare, ai restanti 2/3. Tale principio deve considerarsi operante anche nel caso in cui nella colonna sottostante il lastrico da riparare siano situati beni di proprietà comune (androne, locale per la caldaia, locale per la portineria etc.).

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