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L’ascensore migliora la vita dei condomini

L’ascensore migliora la vita dei condomini
L’applicabilità nell’ambito del condominio delle norme sulle distanze, anche in tema di vedute, non costituisce un principio assoluto. E’ quanto emerge dall’ordinanza 18147/13 della Cassazione.

Il caso

Alcuni condomini presentano ricorso per cassazione avverso la decisione di ritenere legittima la delibera assembleare, che prevedeva l’installazione di una ascensore da collocarsi in un cortile interno per venire incontro alle esigenze di un disabile abitante in uno degli appartamenti del condominio.

La Cassazione, confermando quanto affermato dai giudici di merito, e alla luce del costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che «l’applicabilità nell’ambito del condominio delle norme sulle distanze, anche in tema di vedute, non costituisce un principio assoluto, considerato che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica il contemperamento dei vari interessi, che va regolato anzitutto con i prioritari criteri dettati dall’art. 1102 c.c. (uso della cosa comune), cui nella specie risulta improntata la decisione di merito».

La Cassazione – nel rigettare il ricorso proposto – ha sottolineato il persistere dell’interesse del condominio all’installazione e mantenimento – nonostante il dissenso di alcuni condomini e il contestuale allontanamento (volontario) dall’alloggio della persona disabile – dell’impianto di ascensore, le cui finalità «sono comunque individuabili nell’esigenza di migliorare la fruibilità dei piani alti dell’edificio da parte dei rispettivi utenti».
http://www.lastampa.it/2013/09/09/itali … agina.html

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