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L’amministratore deve comunicare i nomi dei condomini morosi

L’amministratore deve comunicare i nomi dei condomini morosi

Tra gli obblighi dell’amministratore, secondo quanto prevede la riforma del condominio, vi è anche la comunicazione ai creditori del nominativo dei morosi.

La ratio di tale obbligo consiste nel mettere i creditori in grado di poter soddisfare il proprio credito richiedendolo a chi è realmente inadempiente.
Ci aveva già pensato la Corte di Cassazione (con la sentenza n. 9148 del 2008) ad escludere la solidarietà tra i condomini per il pagamento dei debiti condominiali, ma la riforma (Legge 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 18 giugno 2013) adesso precisa che i creditori possono aggredire il patrimonio dei condomini adempienti solo dopo avere escusso i condomini morosi, i quali rispondono con tutti i propri beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).

L’amministratore, benché comunque tenuto ad agire verso i morosi, deve comunicare ai creditori il nominativo di costoro affinché cerchino di soddisfare il proprio credito sui loro beni.
Il che significa che i condomini in regola con i pagamenti possono stare tranquilli sino a quando i creditori non avranno dimostrato di non essere riusciti a soddisfarsi sul patrimonio del moroso.

In ogni caso, il rischio per gli adempienti di vedersi attaccare i propri beni, benché non escluso, non è certo immediato, se si considera che normalmente il creditore agisce in primo luogo chiedendo il pignoramento e poi la vendita dell’immobile del condomino moroso e che tale procedura richiede per la sua conclusione un tempo abbastanza lungo (qualche anno): con buona pace per i fornitori del Condominio, che certamente non saranno contenti.
E’ più che legittimo allora il diritto dei condomini di essere tempestivamente informati sulla morosità esistente in condominio e di ottenere dall’amministratore l’elenco di chi, tra loro, non ha provveduto al regolare pagamento di quanto dovuto, senza che ciò integri alcuna violazione della privacy.

L’argomento ha infatti formato già oggetto di intervento da parte del Garante, con conferma del principio per cui ogni condomino può conoscere le spese altrui e gli eventuali inadempimenti sia al momento del rendiconto annuale, sia su specifica richiesta formulata all’amministratore, ora obbligato peraltro a consentire a ciascun condomino di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.
Tali informazioni devono essere però fornite nel rigoroso rispetto delle finalità che si intendono raggiungere e resta invece vietato ogni altro riferimento che non sia correlato alle attività di gestione e amministrazione delle parti comuni, o comunque necessario a determinare entrate o uscite dei condomini: il tutto con adozione delle opportune cautele per evitare che persone estranee al condominio possano accedere ai dati personali.

Così, l’elenco dei condomini morosi non può essere affisso nell’androne dell’edificio o comunque in altro luogo accessibile al pubblico, perché l’interesse personale alla riservatezza prevale su quello collettivo alla trasparenza della gestione contabile del condominio (Cass. n.186/11). Simile affissione, d’altro canto, non è necessaria ai fini della gestione comune, ma determina la messa a disposizione di quei dati in favore di una serie indeterminata di persone estranee al condominio.
Il fatto però che ora la legge di riforma preveda addirittura il diritto del creditore di ottenere dall’amministratore il nominativo dei singoli condomini morosi probabilmente imporrà un nuovo intervento del Garante, probabilmente solo per ribadire che spesso l’eccezione, appunto la possibilità per il terzo creditore di conoscere un dato sensibile del condomino, conferma la regola.
http://news.attico.it/2013/05/03/ammini … ni-morosi/

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