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LA CASSA PORTIERI GESTISCE I TRATTAMENTI PREVIDENZIALI

LA CASSA PORTIERI GESTISCE I TRATTAMENTI PREVIDENZIALI

Giuseppe Spoto scrive…

L’approfondimento di questa settimana è dedicato alla Cassa portieri e al contratto di portierato. Il portiere di uno stabile condominiale svolge l’importante compito della custodia delle parti comuni dell’edificio, garantendo una presenza che certamente si rivela particolarmente utile soprattutto nelle realtà abitative molto grandi. Tra i vantaggi connessi al servizio di portierato vi è senza dubbio la consegna della corrispondenza e la sorveglianza del condominio.

Cassa portieri

La Cassa portieri ha sede legale in Roma, anche se lo statuto prevede la possibilità di aprire sedi secondarie o periferiche in altri luoghi. Ha la funzione di gestire i trattamenti assistenziali previdenziali ed assicurativi a favore dei portieri e di tutti gli altri dipendenti da proprietari di fabbricato non soggetti ad altre forme assistenziali e previdenziali. Dal punto di vista della natura giuridica, la Cassa si configura come una libera associazione e rientra tra gli enti disciplinati dal primo libro del codice civile. Possono far parte della Cassa come soci ordinari le organizzazioni rappresentative degli interessi di categoria oltre che la Confedilizia e le principali sigle sindacali che sono soci fondatori.

Fondo malattia

Nell’ambito della Cassa portieri è istituita una sezione contabile separata chiamata “Fondo malattia portieri” con l’obiettivo di provvedere alla corresponsione dell’indennità economica nelle ipotesi di malattia dei portieri. Le somme destinate a tale scopo sono erogate dai datori di lavori secondo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro e vanno versate in base alla retribuzione mensile lorda relativamente a tredici mensilità. Il datore di lavoro è identificato con l’amministratore di condominio e in mancanza di amministratore (laddove i condomini non sono più di otto e quindi non è obbligatorio nominare quest’ultimo) dovrà essere identificato il soggetto responsabile.

Beneficiari e organi della Cassa

I beneficiari delle erogazioni della Cassa sono i dipendenti da proprietari di fabbricati e i portieri iscritti e assoggettati al Contratto collettivo nazionale di lavoro. È fatto obbligo di versare i contributi nella misura stabilita dal predetto contratto da parte dei datori di lavoro che incorrono in sanzioni se rimangono inadempienti. Gli organi della Cassa portieri sono: l’assemblea dei delegati, il Presidente, il Comitato esecutivo e il Collegio dei revisori dei conti. Sono entrate della cassa: i contributi versati ai fini dei trattamenti assistenziali e previdenziali, ma anche le rivalutazioni, i rendimenti, le rendite e più in generale qualsiasi provento di gestione.

Soppressione del servizio

Per sopprimere il servizio di portierato è necessario che l’assemblea deliberi tale decisione a maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di almeno 500/1000. Le spese per sostenere il servizio di portierato devono essere sopportate da tutti i condomini e vengono ripartite in relazione ai millesimi di proprietà di ciascun interessato, eccetto diverso accordo.

Responsabilità civile

Il condominio risponderà nell’ipotesi di un portiere che causa danni a terzi nell’esercizio delle sue funzioni, ma potrà rivalersi in un secondo momento nei confronti dello stesso. Alla base di tale responsabilità vi è la presunzione di “culpa in eligendo” per non avere scelto una persona in grado di adempiere con correttezza il lavoro.
http://www.leggo.it/CASA/CONDOMINIO/la_ … 1220.shtml

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